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Sentenza — n. 51215/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by annulling lower court order due to missing post-sentence power of attorney under new procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Appellate Court's order dismissing the appeal because the defendant failed to submit a specific power of attorney after the first-instance judgment. The defendant argued that the new procedural law requiring this document should apply retroactively to judgments rendered before its enactment. The Court ruled that the new law applies only to judgments pronounced after December 30, 2022, thereby invalidating the lower court's dismissal and remanding the case for a new appeal.

Regesto Legislator

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Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022; Art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022: The new procedural requirement for a post-sentence power of attorney applies only to appeals against judgments pronounced after the law's entry into force, excluding those already pronounced prior to that date.

Parole chiave

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procedural law retroactivity power of attorney requirement appeal admissibility judgment date determination Cassation annulment adempimento dei presupposti processuali declinatoria di competenza impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022
L'art. 33, comma 1, lett, d), del d.
Art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022
Art. 581 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali (in relazione all'art. 581-ter cod.
art. 581-ter cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali (in relazione all'art. 581-ter cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Mohannmad, Rv. 285148
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CROCI VITTORIO, nato a Forlì 1'8 maggio 194:1; avverso l'ordinanza del 23 giugno 2023 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 23 giugno 2023, la Corte d'appello di RDma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Vittorio Croci avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14 novembre 2022, rilevando come non fosse stata depositato lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali (in relazione all'art. 581-ter cod. proc. pen. e 89 d.lgs. n. 150 del 10/10/2022), a mezzo del quale deduce l'insussistenza dei presupposti applicativi della norma indicata dalla Corte d'appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. L'art. 33, comma 1, lett, d), del d. Igs. n. 150 del 2022, ha inserito nell'art.581 cod. proc. pen. i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater).

L'art. 89 del d.lgs. cit., nel disciplinare i profili intertemporali, ha previsto che le predette disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022) La pronuncia di una sentenza coincide con la lettura del dispositivo e non con il deposito della motivazione: "l'uso del termine 'pronunciare' allude evidentemente alla lettura del dispositivo, e non al deposito della motivazione, il che ha una sua ratio nella necessità di individuare un termine immediatamente certo, che consenta da subito, all'entrata in vigore della disciplina, di verificare a quali processi non debbano essere applicate le nuove norme in tema di assenza, da individuarsi in tutte quelle fino a quel momento già 'pronunciate - (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Mohannmad, Rv. 285148).

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 14 novembre 2022, e quindi anteriormente alla data (30 dicembre 2022) di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il successivo giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio di appell