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Sentenza — n. 51204/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding recidiva and sentencing balance arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the arguments presented against the lower court's decision. The appellant argued that generic mitigating circumstances should outweigh the contested recidiva, but the appellate court had already thoroughly analyzed these facts and rejected the claim. The Supreme Court found the cassation petition failed to provide concrete elements to challenge the specific reasoning used by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity by merely restating facts already analyzed without offering concrete elements to overturn the lower court's specific reasoning on recidiva and sentencing balance.

Parole chiave

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lack of specificity recidiva reiterata sentencing balance inadmissible appeal generic mitigating circumstances pericolo di reiterazione riconsiderazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.
Art. 69, comma 4, c.p.
99, comma 4, c.p., non sarebbe neppure possibile, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p., ritenerla prevalente, come invocato dalla difesa in sede di conclusioni finali)".
Art. 99, comma 4, c.p.
4 (oggetto del richiamato giudizio costituzionale), ma anche delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui al quarto comma dell'art. 99 del codice penale.
Art. 62, n. 4, c.p.
141 del 2023) e nella conseguente possibilil:à di ipotizzare una legittima prevalenza non solo dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 141 del 2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LUPU MARIUS, nato in Romania il 21 giugno 1982; avverso l'ordinanza dell'il luglio 2023 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

La Corte d'appello di Torino, con ordinanza resa 1'11 luglio 2023, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Marius Lupu avverso la sentenza pronunciata in primo grado il 21 marzo 2023 ritenendolo viziato da aspecificità intrinseca ed estrinseca. L'imputato ricorre per cassazione articolando un unico motivo di impugnazione formulato sotto i profili della violazione di legge, a mezzo del quale deduce come la doglianza proposta con i motivi d'appello si riferisse alla sussistenza della recidiva, della quale si chiedeva l'esclusione al fine di un diverso esito del giudizio di bilanciamento, con la prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

Una prospettazione che, oggi, potrebbe trovare conforto anche nella recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 141 del 2023) e nella conseguente possibilil:à di ipotizzare una legittima prevalenza non solo dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 (oggetto del richiamato giudizio costituzionale), ma anche delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui al quarto comma dell'art. 99 del codice penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il primo Giudice aveva osservato come "la mole dei precedenti penali dell'imputato - anche reiteratamente specifici per reati contro la fede pubblica, nonché per reati contro il patrimonio - deve necessariamente ritenersi espressione di una maggiore e più accentuata pericolosità sociale dell'imputato, stante la sua persistente incapacità di rispettare le regole imposte dall'ordinamento penale e la sua insensibilità alle precedenti esperienze giudiziarie. Ne discende che deve concretamente attribuirsi effetto alla recidiva contestata, sebbene essa, nel giudizio di bilanciamento, possa essere ritenuta equivalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche (trattandosi di recidiva reiterata e specifica ex art. 99, comma 4, c.p., non sarebbe neppure possibile, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p., ritenerla prevalente, come invocato dalla difesa in sede di conclusioni finali)".

A fronte di tale analitica motivazione, la Corte territoriale ha dato conto di come il ricorrente non avesse contrapposto "alcun elemento concreto suscettibile di soverchiare la decisione sul punto, limitandosi a fare ricorso a vuote formule stereotipate", riproponendo le medesime circostanze di fatto già analiticamente valutate in primo grado. E l'atto d'appello, effettivamente, si duole della "eccessiva severità" del trattamento sanzionatorio alla luce della gravità del fatto e del contegno del Lupu, chiedendo un diverso giudizio di bilanciamento e l'esclusione della recidiva, della quale si riconosce la correttezza della contestazione.

Ebbene, anche il ricorso per cassazione, come l'atto di appello, è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione offerta ai fini della valutazione di inammissibilità dell'appello, omettendo di specificare in che termini l'impugnazione proposta dinanzi alla Corte territoriale non fosse coerente con i dati fattuali evidenziati e, quindi, in che termini l'impugnazione si fosse effettivamente confrontata con la motivazione offerta in primo grado. Il ricorso, pertanto, deve dichiararsi inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

La rilevata inammissibilità conduce a ritenere del tutto irrilevante, in concreto, la prospettata questione di costituzionalità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i