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Sentenza — n. 51198/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51198/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51198/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24 febbraio 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, proscioglieva Giovanni Travaglione dal reato ascrittogli al capo C) della rubrica, una bancarotta preferenziale, perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena inflittagli nella misura indicata in dispositivo per i residui delitti contestatigli, il primo al capo A, ai sensi dell'art. 223, comma 2 n. 2, legge fall., per avere cagionato il dissesto della srl Assistenza Elettrodomestici (già srl A. Consumer), imputando alla stessa costi attribuibili ad altre società del Tartaglione (ABB srl e Assistenza elettrodomestici Multimarche srl) per un totale di circa 1 milione di euro e, il secondo, al capo B, ai sensi degli artt. 216 e 223 legge fall., per avere distratto dai conti correnti della fallita euro 495.840, riferibili ancora al pagamento di fatture per servizi prestati alla diversa srl Assistenza elettrodomestici Multimarche. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 234 cod. proc. pen, art. 1273 cod. civ; Sentenza — n. 51198/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo si denunciava la violazione di legge ed il vizio di motivazione anche in riferimento alla avvenuta utilizzazione del provvedimento di Agcom in quanto non accertativo ma valutativo di fatti. Quando Travaglione era stato sentito da tale autorità erano, infatti, già emersi a suo carico indizi di reità, quantomeno per i delitti di cui agli artt. 494 e 515 cod. pen. così che il risultato della sua audizione non poteva trovare utilizzazione nel processo ai sensi dell'art. 220 disp att. cod. proc. pen..

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito reato economico cattiva gestione frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 234 cod. proc. pen
La relazione del curatore, da cui erano emerse le contestate condotte, era perfettamente utilizzabile come documento, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen..
art. 1273 cod. civ
Con il primo, si era considerato che la fallita non era tenuta al pagamento delle fatture non essendo stato stipulato un formale atto di accollo del debito altrui ai sensi dell'art. 1273 cod. civ..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRAVAGLIONE GIOVANNI nato a ROMA il 11/06/1966 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato DE CRISTOFARO FRANCESCO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 febbraio 2023, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, proscioglieva Giovanni Travaglione dal reato ascrittogli al capo C) della rubrica, una bancarotta preferenziale, perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena inflittagli nella misura indicata in dispositivo per i residui delitti contestatigli, il primo al capo A, ai sensi dell'art. 223, comma 2 n. 2, legge fall., per avere cagionato il dissesto della srl Assistenza Elettrodomestici (già srl A. Consumer), imputando alla stessa costi attribuibili ad altre società del Tartaglione (ABB srl e Assistenza elettrodomestici Multimarche srl) per un totale di circa 1 milione di euro e, il secondo, al capo B, ai sensi degli artt. 216 e 223 legge fall., per avere distratto dai conti correnti della fallita euro 495.840, riferibili ancora al pagamento di fatture per servizi prestati alla diversa srl Assistenza elettrodomestici Multimarche. 1.1.

In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto appresso. Travaglione era risultato essere l'amministratore di fatto della fallita (come dimostravano anche le condotte qui contestate, direttamente realizzate dal medesimo), mentre l'amministratore di diritto era il coimputato Carmine Guido, socio ed amministratore della stessa e poi anche suo liquidatore. Era stato l'odierno imputato a chiedere alla società "Seat pagine gialle" di modificare 11 proprie fatture relative alle competenze (per circa 1 milione di euro complessivi) maturate nei confronti delle srl riferibili al Travaglione stesso (ABB srl e Assistenza elettrodomestici Multimarche sr1), addebitandole, invece, alla fallita.

Ed era stato sempre Travaglione a chiedere di addebil:are alla fallita altre fatture per servizi resi, ancora, alla srl Assistenza elettrodomestici Multimarche, per quasi 500.000 euro, consentendo così il prelievo dai conti della società delle relative somme. Il nesso fra le società in questione (che facevano capo al cd "Gruppo Home, La casa") ed il ricorrente era emerso in un procedimento amministrativo istruito da Agcom a seguito del rilievo di pratiche commerciali scorrette da queste stesse società commesse. La relazione del curatore, da cui erano emerse le contestate condotte, era perfettamente utilizzabile come documento, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen..

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione, per non avere, la Corte, dato risposta a quanto rilevato, nell'atto di appello, dalla difesa dell'imputato, sotto due diversi profili. Con il primo, si era considerato che la fallita non era tenuta al pagamento delle fatture non essendo stato stipulato un formale atto di accollo del debito altrui ai sensi dell'art. 1273 cod. civ.. Con il secondo, si era osservato come, parimenti, la società fallita non avrebbe dovuto assolvere al debito riportato con le indicate fatture posto che le stesse erano soggettivamente inesistenti. 2.2.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e l'utilizzazione di prove inutilizzabili. Non si era, infatti, provato che le contestate condotte avessero cagionato il fallimento. La prova della sussistenza del debito di 1 milione di euro verso Seat (che aveva emesso le fatture, che erano state illecitamente intestate alla fallita) era stata tratta, esclusivamente, dal ricorso per il fallimento della stessa società creditrice e dalla sua insinuazione al passivo. Si erano, infatti, astenuti dal deporre, opponendo il segreto professionale, tutti i legali delle parti (nella procedura concorsuale) di cui si era ammessa l'escussione. 2.3.

Con il terzo motivo si denunciava la violazione di legge ed il vizio di motivazione anche in riferimento alla avvenuta utilizzazione del provvedimento di Agcom in quanto non accertativo ma valutativo di fatti. Quando Travaglione era stato sentito da tale autorità erano, infatti, già emersi a suo carico indizi di reità, quantomeno per i delitti di cui agli artt. 494 e 515 cod. pen. così che il risultato della sua audizione non poteva trovare utilizzazione nel processo ai sensi dell'art. 220 disp att. cod. proc. pen..

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Nicola Lettieri, ha inviato nota scritta con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale ha replicato agli argomenti spesi dalla pubblica accusa insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso presentato nell'interesse di Giovanni Tartaglione non merita accoglimento.

1. Il primo motivo di ricorso muove da un equivoco di fatto e, conseguentemente, di diritto. Con l'indicazione della fallita nelle fatture per servizi resi ad altre società (che fossero o non fossero riferibili all'imputato) si erano creati dei titoli che avrebbero consentito di imputare alla prima i costi che avrebbero dovuto ricadere sulle seconde. Irrilevante era pertanto la disciplina civilistica dell'accollo di un debito altrui posto che l'operazione non era stata affatto congegnata come tale - come se la fallita si fosse accollata il debito altrui - ma si era, invece, creata una falsa rappresentazione dell'operazione economica sottostante alle fatture, con l'intento di ricondurre alla fallita costi non propri.

Irrilevante era anche il fatto che tale operazione configurasse l'ulteriore condotta illecita della emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, posto che, comunque, resta la considerazione già fatta, l'attribuzione alla fallita di costi alla stessa estranei, cagionandone - per le fatture per complessivi un milione di euro - il dissesto, consumando, pertanto, il delitto di bancarotta impropria contestato al capo A e determinando, poi, la distrazione di fondi per altri 500.000 euro circa, commettendo, pertanto, la distrazione contestata al prevenuto al capo B.

2. Il secondo motivo è parimenti infondato posto che la prova della reale esistenza, e consistenza, delle fatture indicate in imputazione ben può essere tratta dalla ammissione al passivo dell'apparente creditore, ammissione che si è evidentemente fondata su titoli che ne rappresentavano il credito e, quindi, proprio sulle indicate fatture. In assenza, allora, di elementi concreti che consentano di confutare tale logica considerazione, non resta che ritenere provata l'emissione di quelle fatture che sono complessivamente riportate nell'atto d'accusa.

3. Anche il terzo motivo è privo di fondamento. L'utilizzo del provvedimento dell'Agcom non risulta viziato dall'audizione del prevenuto - quando questi, invece, avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di legge - posto che non emerge affatto, dalla motivazione della sentenza impugnata, che la riferibilità all'imputato delle società che avevano beneficiato delle condotte indicate in imputazione fosse l'ammissione del medesimo, piuttosto che, invece, le autonome acquisizioni di quella autorità.O che tale accertamento derivasse da una constatazione di fatto piuttosto che da una valutazione di altre emergenze.

A ciò poi deve aggiungersi la considerazione che, comunque, entrambe le ipotesi di delitto fallimentare contestate si erano già consumate la prima con l'operazione dolosa finalizzata ad addossare alla fallita costi non propri per 1 milione di euro e, la seconda, con la distrazione di altre somme, per circa 500.000 euro, non dovute perché non riconducibili a servizi resi alla stessa. Senza che fosse affatto necessario individuare chi fosse il titolare o il referente delle società beneficiate.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricor