Cassation annuls aggravated theft conviction due to lack of private prosecution filing; remands for sentencing on receipt crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for aggravated theft without remand because the crime became prosecutable only upon private complaint, which was never filed. The defendant argued the court erred in applying the 'dexterity' aggravating circumstance, but the primary issue was the procedural defect regarding the missing complaint. Consequently, the theft conviction is voided, while the case is remanded to reassess the sentence for the remaining crime of receipt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 comma 1 n. 4 cod. pen.; d.lgs. 150/2022: The crime of theft is now procedible by private complaint; without a timely filed complaint, the prosecution is inadmissible and the conviction must be annulled.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THIERRY JEAN PIERRE GEORGE (CUI 02W7OWY) nato il 01/12/1969 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'interesse di Thierry Jean Pierre George è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 15 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di furto aggravato e di ricettazione, fatti commessi in Milano il 28 agosto 2021.
2. Con un solo motivo si denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. e il vizio di motivazione da travisamento della prova. E' addotto, a sostegno, che la Corte territoriale, fraintendendo il senso delle dichiarazioni del teste Gavinelli, aveva ritenuto esistenti i presupposti della circostanza aggravante della destrezza, senza neppure debitamente confrontarsi con gli approdi del diritto vivente in materia.
3. Con memoria in data 26 giugno 2023 il difensore del ricorrente, ribadite le ragioni a sostegno della fondatezza del motivo proposto, ha insistito per la declaratoria di improcedibilità del reato, già tempestivamente avanzata con il ricorso per cassazione presentato in data 27 gennaio 2023.
4. Con requisitoria scritta, depositata in data 1 ottobre 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiunne, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
5. Con memoria in data 13 ottobre 2023, il difensore del ricorrente è tornato ad insistere per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di furto aggravato di cui al capo 1), per l'assorbente ragione del difetto di condizione di procedibilità.
1. Deve prendersi atto, sulla base di quanto già tempestivamente dedotto dal ricorrente, che il delitto di furto contestato - ex art. 624 e 625, comma 1, n. 4 cod. pen. -, per effetto dell'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela e che nel termine di cui all'art. 85, comma 1, d.lgs. 150 del 2022 (come modificato dall'art. 5-bis d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199) la persona offesa non ha inteso proporla: da ciò deriva l'improcedibilità del reato.
2. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente al reato di furto di cui al capo 1), perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. La stessa sentenza deve, invece, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione al residuo reato di ricettazione. v P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di furto di cui al capo 1) perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estenso