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Ordinanza — n. 50809/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50809/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50809/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova, con cui Markelian Lleshi era stato condannato a pena di giustizia per i reati a lui ascritti, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50809/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Markelian Lleshi ricorre, in data 14/07/2023, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Elisabetta Feilliene, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena circostanze aggravanti o attenuanti attenuazione libera della pena peggioramento di uno stato anteriore individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lleshi Markelian, nato in Albania il 12/10/1993, avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lleshi Markelian, nato in Albania il 12/10/1993, avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di Appello di Genova in data 28/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena all'udienza del 08/11/2023.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova, con cui Markelian Lleshi era stato condannato a pena di giustizia per i reati a lui ascritti, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato.

2. Markelian Lleshi ricorre, in data 14/07/2023, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Elisabetta Feilliene, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen.,per mancata valutazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Markelian Lleshi è pacificamente inammissibile, avendo il ricorrente, in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quelli inerenti la rideterminazione della pena. Come noto, "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, M., Rv. 278170).

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 08/1