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Sentenza — n. 50808/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 50808/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 50808/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava l'inammissibilità del gravame proposto nell'interesse di Libera Maria Santamaria avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna che l'aveva condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen.2. Libera Maria Santamaria ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Alfonso Marra, articolando un unico motivo, di seguito enuncito nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 37 d. Igs. 274/2000, ai sensi dell'art. 606, lett.

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen; Sentenza — n. 50808/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen., in quanto l'inammissibilità dell'appello è stata motivata in base alla circostanza che l'imputata non avrebbe impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni, ma solo il giudizio di penale responsabilità, in contrasto con il pacifico indirizzo ermeneutico di legittimità sul punto.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative diritto di carattere civile risarcimento del danno civile azione civile atti impugnabili perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santamaria Libera Maria, nata a Monopoli (BA), il 21/08/1972, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in data 03/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena all'udienza del 08/11/2023; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, dichiarava l'inammissibilità del gravame proposto nell'interesse di Libera Maria Santamaria avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna che l'aveva condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni, in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen.2. Libera Maria Santamaria ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Alfonso Marra, articolando un unico motivo, di seguito enuncito nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 37 d. Igs. 274/2000, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in quanto l'inammissibilità dell'appello è stata motivata in base alla circostanza che l'imputata non avrebbe impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni, ma solo il giudizio di penale responsabilità, in contrasto con il pacifico indirizzo ermeneutico di legittimità sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Libera Maria Santamaria è fondato e va, pertanto, accolto. L'ordinanza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse della ricorrente è motivata in riferimento alla circostanza che l'oggetto del gravame riguardava i soli capi relativi all'accertamento della penale responsabilità e non anche quello relativo al risarcimento del danno. Secondo consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 4 n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni Domenico, Rv. 276459;

Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 08/02/2016, El Hajji, Rv. 266059; Sez. 5, n. 31619 del 01/04/2016, Brescia, Rv. 267952). Ne discende, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, il 08/11/2023 I