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Ordinanza — n. 50805/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against penalty agreement due to precluded grounds for complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50805/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived all grounds for appeal except those regarding the agreed sentence. The defendant attempted to raise new arguments in cassation that were precluded by the prior settlement agreement. The court ruled that such waivers create preclusive effects extending to the final appeal stage, barring any other complaints.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A waiver of appeal grounds regarding the agreed sentence creates preclusive effects for the entire proceeding, barring any further complaints in the cassation stage.

Parole chiave

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preclusive effect penalty agreement waiver of appeal cassation admissibility procedural preclusion adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania, ex art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato ad Ayadi Giuseppe - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da lui concordata con il Procuratore generale.
art. 129 cod. proc. pen
La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di valutare l'eventuale insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone
284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYADI GIUSEPPE nato a CATANIA il 28/03/2004 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato ad Ayadi Giuseppe - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da lui concordata con il Procuratore generale.

2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di valutare l'eventuale insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza. Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, atteso che l'interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.