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Ordinanza — n. 50804/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 50804/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Dakubo Bismark era stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. Avverso detta sentenza, l'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che i giudici di merito non avrebbero verificato l'eventuale presenza di cause di non punibilità.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 50804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen. Avverso detta sentenza, l'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che i giudici di merito non avrebbero verificato l'eventuale presenza di cause di non punibilità.

Parole chiave

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falsificazione di monete inchiesta per falsità atti rappresentanza senza poteri falso certificato medico difetto di sottoscrizione riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Dakubo Bismark era stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che i giudici di merito non avrebbero verificato l'eventuale presenza di cause di non punibilità.
art. 613 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKUBO BISMARK nato in GHANA il 06/03/1978 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Dakubo Bismark era stato condannato per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.

2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che i giudici di merito non avrebbero verificato l'eventuale presenza di cause di non punibilità.

3. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità. Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultano superati dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Al riguardo, va ricordato che l'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in sede di legittimità: «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».

La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della "paternità" dell'atto.

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. C