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Sentenza — n. 50794/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 50794/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 50794/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del Giudice di pace di Fondi in data 26 gennaio 2023, Rafik Reggab fu condannato alla pena di 700,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Reggab, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Felice Petrillo; appello poi trasmesso alla Corte di cassazione con ordinanza in data 3 luglio 2023 del Tribunale di Latina, in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. J,x L'impugnazione si articola in tre distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura il mancato proscioglimento dell'imputato per remissione tacita della querela. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia la mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 50794/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Reggab, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Felice Petrillo; appello poi trasmesso alla Corte di cassazione con ordinanza in data 3 luglio 2023 del Tribunale di Latina, in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. J,x L'impugnazione si articola in tre distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura il mancato proscioglimento dell'imputato per remissione tacita della querela. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia la mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate multe non pagate censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Con sentenza del Giudice di pace di Fondi in data 26 gennaio 2023, Rafik Reggab fu condannato alla pena di 700,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
J,x L'impugnazione si articola in tre distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il primo motivo, il ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Reggab Rafik, nato in Algeria il 24/07/1980, avverso la sentenza del Giudice di pace di Fondi in data 26/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del Giudice di pace di Fondi in data 26 gennaio 2023, Rafik Reggab fu condannato alla pena di 700,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto di cui all'art. 582 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Reggab, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Felice Petrillo; appello poi trasmesso alla Corte di cassazione con ordinanza in data 3 luglio 2023 del Tribunale di Latina, in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. J,x L'impugnazione si articola in tre distinti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura il mancato proscioglimento dell'imputato per remissione tacita della querela. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia la mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 - 01; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690 - 01).

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2023 Il Consig