Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of non-punishment grounds under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Dieng Khadim and Baffoe Foster inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The defendants argued that the appellate court erred by not recognizing the prerequisites for applying Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding non-punishment. The court ruled that the parties' waiver of appeal grounds related to liability and the agreement on sentencing precluded raising issues about the cause of non-punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeal settlement proceedings, appeals against sentences issued under Art. 599 bis c.p.p. are admissible only for defects in the will to settle, prosecutor's consent, or divergent content, while claims regarding waived grounds or non-punishment causes are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DIENG KHADIM ( CUI 0185HOTP ) nato a MBACKE( SENEGAL) il 28/02/1963 BAFFOE FOSTER ( CUI O1YBG51 ) nato il 24/12/1976 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Napoli del 11 luglio 2023 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra i difensori di Baffoe Foster e di Dieng Khadim, muniti di procura speciale - rinunzianti a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Napoli in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena loro inflitta per i delitti di cui agli artt. 81 cpv.,497 bis commi 1 e 2 cod. pen., 81 cpv. cod. pen.; 5 comma 8 bis D. Lgs. n. 286/98; 477, 482 cod. pen.; 477,482 cod. pen.; 12 commi 1 e 3 ter lett.
b) del D.Lgs. n. 286/98, con la recidiva specifica,Baffoe; e per i delitti di cui agli artt. 81 cpv.,497 bis commi 1 e 2 cod. pen.; 81 cpv. cod. pen., 5 comma 8 bis D. Lgs. n. 286/98; 477, 482 cod. pen.; 12 commi 1 e 3 ter lett.
b) del D. Lgs. n. 286/98, il Dieng. 2.Hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, che hanno dedotto - ciascuno, con separato atto - il vizio di inosservanza della legge penale, perché la sentenza impugnata, erroneamente, non avrebbe riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).
La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. I 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così decis9 in Roma, il 8/11/2023