Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 50458/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses plea bargain appeal as inadmissible due to generic grounds exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 50458/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Daniele Deiana's appeal against his plea bargain sentence inadmissible. Deiana argued for acquittal based on lack of evidence and procedural violations, but the Court found his grounds too generic. The decision relied on the principle that plea bargain appeals are strictly limited to specific statutory reasons, excluding general evidentiary challenges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding generic challenges to evidence or lack of proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible appeal generic grounds statutory limits procedural code licenziamento per furto motivazione inadeguata delle censure costituzionali cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
3.1 Le censure dedotte, oltre ad essere assolutamente generiche, esorbitano dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 444 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce ricorre Daniele Deiana, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi, con i quali deduce violazione dell'art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
in ordine alla mancanza di una valutazione concreta e dettagliata degli elementi che osterebbero alla pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce ricorre Daniele Deiana, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi, con i quali deduce violazione dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in ordine alla mancanza di una valutazione concreta e dettagliata degli elementi che osterebbero alla pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt.
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya
Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, Barzi
Sez. U., n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto
Sez. U., n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv.
Sez. U., n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
191135; Sez. U., n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
Sez. U., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari
202270; Sez. U., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran
(Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv.
Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S.
273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEIANA DANIELE nato a GALLIPOLI il 30/01/1991 avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza emessa in data 10 luglio 2023, il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, applicava a Daniele Deiana, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la pena concordata di mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa, in ordine al delitto di furto pluriaggravato continuato.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce ricorre Daniele Deiana, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi, con i quali deduce violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla mancanza di una valutazione concreta e dettagliata degli elementi che osterebbero alla pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 7 e 7 -bis, cod. pen., per non essere stata pronunciata sentenza di assoluzione per difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Le censure dedotte, oltre ad essere assolutamente generiche, esorbitano dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.2.

Va altresì considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, deducibile dal capo d'imputazione, con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame. Per altro, nella sentenza impugnata vi è un chiaro richiamo all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. né sono indicate dal ricorrente, nell'atto di impugnazione, le ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802) e la pur sintetica motivazione appare pienamente adeguata, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo alla volontaria e consapevole rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché tenuto conto della speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in tale peculiare tipologia di rito alternativo (cfr.

Sez. U., n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. U., n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637).

4. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389).

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C