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Sentenza — n. 50444/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court failed to apply substitute penalties or grant general mitigation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the lack of substitute penalties and general mitigation. The court held that choosing substitute penalties is a discretionary judicial evaluation based on specific criteria, not a mandatory right requiring explicit motivation if not requested. Furthermore, the court found the second ground of appeal to be purely stylistic and inappropriate for a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The selection of substitute penalties and the application of general mitigation are matters of judicial discretion grounded in statutory criteria, not absolute rights mandating specific motivational elaboration absent a clear request.

Parole chiave

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substitute penalties discretion general mitigation review cassation inadmissibility judicial evaluation criteria procedural vizio credito lombard reticenza dolosa dei difetti altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
1.11 primo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 133 cod. pen.
Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Sono stati articolati due motivi di impugnazione, enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l.
art. 495 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Sono stati articolati due motivi di impugnazione, enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
art. 606 comma 1 cod. proc. pen
e) dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 20- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni
pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI SIMONE nato a AOSTA il 27/06/1986 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto Lombardi Simone ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 23 marzo 2023, che ha confermato la sentenza del locale Tribunale, di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Torino il 22 marzo 2020. Sono stati articolati due motivi di impugnazione, enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., in quanto la Corte d'appello - pur gravata da un obbligo motivazionale - non avrebbe vagliato la possibilità di applicare le pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia. 2.Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la sussistenza del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., a causa della mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, in considerazione della positiva valutazione della condotta susseguente al reato. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n.

15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 25 ottobre 2023, con cui ha richiesto la "riforma" della sentenza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che - in disparte l'improprio richiamo del vizio di inosservanza della legge penale, per poi dedurne una carenza di motivazione, riconducibile alla lett.

e) dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. - la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice. Invero, in riferimento alle citate sanzioni, questa Corte ha precisato che «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01).

Tale principio è estensibile alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133. Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall'appellante - che invero non si trae dai motivi di appello e dalle conclusioni rassegnate dalla difesa in sede di discussione - non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20- bis cod. pen.. 2.11 motivo di ricorso - peraltro totalmente aspecifico e di puro stile - che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni argomentate dei giudici del merito (si veda pag. 4 sentenza di primo grado, pag. 3 della sentenza impugnata, in un contesto di c.d. doppia conforme) sono, pertanto, incensurabili. 3.Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro, che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000