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Ordinanza — n. 49684/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49684/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49684/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DURAC IONUT (CUI 06I7LSX) nato il 26/01/2002 DURAC VASILE (CUI 06HCG95) nato il 16/02/2000 DURAC CIPRIAN (CUI 040CMSS) nato il 06/08/1981 avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 49684/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere proposto ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (ex multis, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, PG c. Bonfiglio, Rv. 276509 - 01).

Parole chiave

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motivi di cassazione proporzionalità della pena aggravamento della pena revisione della sentenza penale modificazione delle conclusioni impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DURAC IONUT (CUI 06I7LSX) nato il 26/01/2002 DURAC VASILE (CUI 06HCG95) nato il 16/02/2000 DURAC CIPRIAN (CUI 040CMSS) nato il 06/08/1981 avverso la sentenza del 10/07/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava ai ricorrenti la pena concordata dagli stessi con il Pubblico Ministero per il delitto di furto pluriaggravato.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia avv. Antonio Lastoria, lamentando erronea applicazione della legge penale in quanto le circostanze attenuanti avrebbero dovuto essere concesse in regime di prevalenza e non di equivalenza rispetto alle aggravanti per evitare una pena sproporzionata al disvalore del fatto di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può essere proposto ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (ex multis, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, PG c. Bonfiglio, Rv. 276509 - 01).

2. Alla dichiarazione di inannmissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inannmissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 novembre 2023 Il Consigliere Estensore I