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Ordinanza — n. 49683/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49683/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Hamdi Yasser against the Venice Court of Appeal inadmissible without formalities. The appellant argued that the lower court failed to examine specific grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the appeal generic and irrelevant given the appellant's prior waiver of appeal reasons and settlement of the sentence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. An appeal is inadmissible if the grounds are intrinsically generic and fail to specify which legal requirements for immediate declaration are violated, particularly when the appellant has already waived appeal reasons.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds waiver of appeal procedural costs Cassation dismissal Article 129 Article 610 motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevato che l'imputato Hamdi Yasser propone, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in odine al reato di cui all'art.
Art. 495 cod. proc. pen.
in odine al reato di cui all'art. 495 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod.
Art. 581 commi 1 ter e quater cod. proc. pen.
Ritenuto che, alla luce della concreta ratio decidendi, è del tutto irrilevante la questione, posta in ricorso, sulla legittimità costituzionale dell'art. 581 commi 1 ter e quater, cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che l'imputato Hamdi Yasser propone, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 495 cod. proc. pen
in odine al reato di cui all'art. 495 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI YASSER nato il 16/02/1996 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Hamdi Yasser propone, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in odine al reato di cui all'art. 495 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta il mancato vaglio delle cause ex art. 129 cod. proc. pen. — è inammissibile per genericità intrinseca, poiché, attesa la rinuncia a tutti i motivi di appello e il concordato sulla pena, neppure indica quale, tra i presupposti di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., ricorrerebbe nella specie;

Ritenuto che, alla luce della concreta ratio decidendi, è del tutto irrilevante la questione, posta in ricorso, sulla legittimità costituzionale dell'art. 581 commi 1 ter e quater, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso