Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49682/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49682/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49682/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC VALTER nato a ROMA il 10/03/1994 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Con la sentenza impugnata nei confronti di Valter Radulovic, la Corte di appello di Venezia ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e - ritenute prevalenti le già applicate circostanze attenuanti generiche - ha rideterminato la pena irrogata in anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 360 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49682/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata nei confronti di Valter Radulovic, la Corte di appello di Venezia ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e - ritenute prevalenti le già applicate circostanze attenuanti generiche - ha rideterminato la pena irrogata in anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena procedura di revisione penale aggravamento della pena riduzione della pena infrazione privilegiata reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata nei confronti di Valter Radulovic, la Corte di appello di Venezia ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 360 cod. proc. pen
- violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., come dedotto nell'atto di appello, e dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC VALTER nato a ROMA il 10/03/1994 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata nei confronti di Valter Radulovic, la Corte di appello di Venezia ha accolto la proposta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e - ritenute prevalenti le già applicate circostanze attenuanti generiche - ha rideterminato la pena irrogata in anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato attraverso il difensore Avv.

Monica Gnesi, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., come dedotto nell'atto di appello, e dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. peri., che avrebbe dovuto comportare un'ulteriore riduzione della pena per la tenuità del provento del reato. Il ricorso è inammissibile, proponendo censure relative a motivi rinunciati e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della pena stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso