Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lawyer signing it was not on the special bar roll.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed by a lawyer not enrolled on the special bar roll required for such filings. Although the appellant sought to challenge a fine for a specific offense, the procedural defect lay in the signature of the legal representative. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected without further procedural formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 37, comma 1, d. Igs. n. 274/2000: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if signed by a lawyer not enrolled on the special bar roll, regardless of whether the act was originally an appeal converted to cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATO ANTONIETTA nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/07/1949 avverso la sentenza del 15/09/2022 del GIUDICE DI PACE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputata Annunziato Antonietta propone, tramite il proprio difensore, impugnazione (denominata "appello") avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Torre Annunziata l'ha condannata alla pena di euro 600,00 di multa per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. e rilevato che l'impugnazione è stata qualificata, dal giudice di appello originariamente investito del gravame, come ricorso per cassazione atteso che, mente dell'art. 37, comma primo, d. Igs. n. 274 del 2000, la sentenza impugnata non è appellabile (condanna a pena pecuniaria, in assenza di statuizioni civili);
Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta dall'avv. Angela Luigia Ruggiero che non risulta iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione; Considerato infatti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 11353 del 06/07/1995, Pensa, Rv. 203649;
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Cosentino, Rv. 224549 Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così