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Ordinanza — n. 49680/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49680/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49680/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: elt'i I L v. GHETTI GABRIELE nato a RAVENNA il 11/07/1994 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Simone Perelli, che ha concluso l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché la memoria dell'Avv. Francesco Marenghi, nell'interesse di Gabriele Ghetti, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49680/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Simone Perelli ha concluso l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, mentre l'Avv. Francesco Marenghi, nell'interesse di Gabriele Ghetti, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti Tribunale della Spezia. Secondo l'orientamento di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

Parole chiave

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restituzione speciale dissequestro di beni pena di recesso appropriazione indebita di fondi confisca dei beni confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 240 cod. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Secondo l'orientamento di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: elt'i I L v. GHETTI GABRIELE nato a RAVENNA il 11/07/1994 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Simone Perelli, che ha concluso l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché la memoria dell'Avv. Francesco Marenghi, nell'interesse di Gabriele Ghetti, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza deliberata il 22/02/2023, all'esito della camera di consiglio del 13/01/2023, il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza nell'interesse di Gabriele Ghetti, ha disposto il dissequestro della somma di circa 91 mila euro oggetto di sequestro preventivo del 16/07/2019. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 240 cod. pen. e degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen., in quanto erroneamente il giudice dell'esecuzione disponeva il dissequestro ritenendo la somma oggetto dello stesso profitto del reato, laddove qualora si tratti di confisca obbligatoria e, come nel caso di specie, il giudice della cognizione non l'abbia disposta, il giudice dell'esecuzione può provvedere in tal senso, anche de plano. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione circa le ragioni del rigetto della richiesta di confisca obbligatoria proposta dal P.M.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Simone Perelli ha concluso l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, mentre l'Avv. Francesco Marenghi, nell'interesse di Gabriele Ghetti, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, con trasmissione degli atti Tribunale della Spezia. Secondo l'orientamento di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric, Rv. 284403 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto s.r.I., Rv. 271460 - 01; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254812;

Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248633).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione quale opposizione trasmette gli atti al Tribunale di