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Ordinanza — n. 49678/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed without mandatory defense counsel representation under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49678/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant personally filed it without engaging a defense attorney. Although the appellant argued a defect in the lower court's reasoning, the court held that criminal procedure law requires all cassation appeals to be submitted by registered defense counsel. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 e 613 c.p.p.: The right to appeal to the Court of Cassation cannot be exercised personally by the interested party; such appeals must be filed by defense counsel registered with the Court's special roll, distinguishing substantive standing from the technical requirement of representation.

Parole chiave

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cassation appeal defense counsel requirement personal filing inadmissibility criminal procedure law procedural costs furto di lieve entità altri capi d'accusa furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPA GIULIO nato a ROMA il 01/01/1959 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 maggio 2023 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di condanna del 16 novembre 2022 del Tribunale cittadino in composizione monocratica con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per un furto aggravato in appartamento.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso Zampa Giulio personalmente, lamentando vizio di motivazione.

3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile non essendo previsto dall'ordinamento processuale penale che l'interessato possa presentare ricorso in cassazione personalmente senza avvalersi del patrocinio di un difensore.

2. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018- Rv. 272010; in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme