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Ordinanza — n. 49677/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49677/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49677/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale in relazione all'ordinanza n. 4683/2023, resa da questa Corte, Settima Sezione penale, il giorno 11 gennaio 2023 sul ricorso proposto da Maria Italia Franchini. Con le conclusioni rispettivamente rassegnate: - il Procuratore Generale ha chiesto la chiesto la correzione dell'errore materiale con l'estrapolazione dal testo dell'ordinanza n. 4683/2023 delle parti relative ad altro provvedimento; - l'avvocato Vincenza Rando ha chiesto la correzione della medesima ordinanza, disponendo la condanna della Franchini alle spese in favore delle parti civili (compiegando la nota spese già fatta pervenire per l'udienza del giorno 11 gennaio 2023).

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49677/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4683/2023, resa da questa Corte, Settima Sezione penale, il giorno 11 gennaio 2023 sul ricorso proposto da Maria Italia Franchini. Con le conclusioni rispettivamente rassegnate: - il Procuratore Generale ha chiesto la chiesto la correzione dell'errore materiale con l'estrapolazione dal testo dell'ordinanza n. 4683/2023 delle parti relative ad altro provvedimento; - l'avvocato Vincenza Rando ha chiesto la correzione della medesima ordinanza, disponendo la condanna della Franchini alle spese in favore delle parti civili (compiegando la nota spese già fatta pervenire per l'udienza del giorno 11 gennaio 2023).

Parole chiave

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termine per l'anticipo spese termini processuali accollo delle spese procedurali proroga tardiva del termine opposizione tardiva rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa all'ordinanza della Settima Sezione penale n. 4683/2023 del giorno 11/01/2023, resa sul ricorso proposto da: FRANCHINI MARIA ITALIA nato a TARANTO il 05/09/1984 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: la requisitoria presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale con l'estrapolazione dal testo dell'ordinanza n. 4683/2023 delle parti relative ad altro provvedimento; le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato VINCENZA RANDO che ha chiesto la correzione dell'ordinanza n. 4683/2023, disponendo la condanna di MARIA ITALIA FRANCHINI alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (come da nota);

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale in relazione all'ordinanza n. 4683/2023, resa da questa Corte, Settima Sezione penale, il giorno 11 gennaio 2023 sul ricorso proposto da Maria Italia Franchini.

2. Con le conclusioni rispettivamente rassegnate: - il Procuratore Generale ha chiesto la chiesto la correzione dell'errore materiale con l'estrapolazione dal testo dell'ordinanza n. 4683/2023 delle parti relative ad altro provvedimento; - l'avvocato Vincenza Rando ha chiesto la correzione della medesima ordinanza, disponendo la condanna della Franchini alle spese in favore delle parti civili (compiegando la nota spese già fatta pervenire per l'udienza del giorno 11 gennaio 2023).

3. Invero, per mero errore: - nel corpo della menzionata ordinanza n. 4683/2023 (n. sez. 444/2023) è stato riportato anche il testo dell'ordinanza (n. sez. 448/2023) pronunciata lo stesso giorno provvedendo su ricorso di altro soggetto (Carmine Nunziata) e ritualmente depositata; e tale testo, trascritto nella medesima pagina che contiene il dispositivo dell'ordinanza n. 4683/2023, prima di esso, deve essere eliminato (dalle parole "ritenuto in fatto" fino a "euro tremila;"); - inoltre, il medesimo dispositivo reca l'espressione "il ricorrente", che deve essere sostituita con "la ricorrente"; - infine, l'ordinanza n. 4683/2023 e il relativo dispositivo di udienza non contengono la statuizione sulle spese di parte civile, dovendosi aggiungere in calce al provvedimento e nel detto dispositivo l'espressione "nulla per le spese della parte civile".

A tale ultimo riguardo, mette conto osservare che non deve liquidarsi alcuna somma in favore delle parti civili (Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS; e Carmela D'Alessandro) per le spese di assistenza sostenute nel presente giudizio di legittimità, poiché esse hanno rassegnato le proprie conclusioni rispettivamente con atto pervenuto il 3 e il 4 gennaio 2023 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del giorno 11 gennaio 2023 (art. 611, comma 1, cod. proc. peri.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen. [.....impone alle parti di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica»).

P.Q.M.

Dispone correggersi la motivazione della ordinanza emessa da questa Corte di cassazione Sez. VII, n. rac. gen. 4683/23 nei confronti di Franchini Maria Italia, 1'11 gennaio 2023, nel senso che - sia eliminato l'intero "ritenuto in fatto" che attiene ad altra ordinanza nei confronti di Carmine Nunziata (n. sez. 448/2023;- sia sostituito nel dispositivo in calce alla ordinanza, il termine "il ricorrente" con quello "la ricorrente"; sia aggiunta al dispositivo sul ruolo di udienza e in calce alla ordinanza la espressione "nulla per le spese della parte civile". Manda la cancelleria per le annotazioni di com