Sentenza — n. 49676/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 15 marzo 2023 il Tribunale di Milano - a seguito dell'appello interposto ex art. 310 cod. proc. pen. da Claudio Ferrari - ha confermato l'ordinanza in data 9 febbraio 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzata nell'interesse della stesa persona sottoposta a indagini.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49676/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 310 cod. proc. pen. da Claudio Ferrari - ha confermato l'ordinanza in data 9 febbraio 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzata nell'interesse della stesa persona sottoposta a indagini.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARI CLAUDIO nato a CANTU 1115/01/1968 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 15 marzo 2023 il Tribunale di Milano - a seguito dell'appello interposto ex art. 310 cod. proc. pen. da Claudio Ferrari - ha confermato l'ordinanza in data 9 febbraio 2023, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere avanzata nell'interesse della stesa persona sottoposta a indagini.
2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del Ferrari ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disto. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione degli artt. 125, 274 e 275 cod., pro., nonché il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cit.
3. Il medesimo difensore ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso e la procura speciale rilasciatagli a tal fine dal Ferrari.
4. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e nella specie non consta (né è stata dedotta) la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così