Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 49657/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49657/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49657/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 6 dicembre 2022 il Tribunale di Isernia ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Fabrizio Testa, Consiglio Spada, Fabio Spada e Cesare Spada per il reato di falsità materiale commessa dal privato, segnatamente per la contraffazione di una patente di guida (artt. 477, 482 cod. pen.), commesso il 16 febbraio 2018, per difetto di querela.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 49657/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso immediato per cessazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in quanto per il delitto in imputazione è prevista la procedibilità d'ufficio.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci legittimazione a contestare licenza guida nonostante revoca della patente esame di cassazione procedimento in corso procedura di infrazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: TESTA FABRIZIO nato a VENAFRO il 02/10/1993 SPADA CONSIGLIO nato a ISERNIA il 14/05/1987 SPADA FABIO nato a FROSINONE il 24/10/1988 SPADA CESARE nato a VENAFRO il 18/04/1979 avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Campobasso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 dicembre 2022 il Tribunale di Isernia ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di Fabrizio Testa, Consiglio Spada, Fabio Spada e Cesare Spada per il reato di falsità materiale commessa dal privato, segnatamente per la contraffazione di una patente di guida (artt. 477, 482 cod. pen.), commesso il 16 febbraio 2018, per difetto di querela.

2. Avverso la decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso ha proposto ricorso immediato per cessazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in quanto per il delitto in imputazione è prevista la procedibilità d'ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato: in effetti, il delitto in imputazione è procedibile d'ufficio. Poiché il Procuratore generale distrettuale, legittimato ad appellare (cfr. artt. 593, comma 2, e 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.) e, dunque, a proporre ricorso immediato per cassazione (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.), ha per l'appunto investito direttamente questa Corte di legittimità, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio di appello, alla Corte di appello di Campobasso (art. 569, comma 4, cit.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di appello, alla Corte di appello di Campobasso. Così d