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Ordinanza — n. 49293/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49293/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49293/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHELIMI ABDELHAMID nato il 15/08/1968 avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini. Rilevato che l'imputato Ghelimi Abdelhamid ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. peri, in ordine al reato di furto; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. né quale sia la causa di proscioglimento non valutata;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49293/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti alleggerimento della pena verdetto di colpevolezza modifica della sentenza nullità delle intese fine del processo

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
peri, in ordine al reato di furto; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHELIMI ABDELHAMID nato il 15/08/1968 avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Ghelimi Abdelhamid ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. peri, in ordine al reato di furto; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art.129 cod. proc. pen. né quale sia la causa di proscioglimento non valutata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il