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Sentenza — n. 49287/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49287/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49287/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Falcone Antonio in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto nella qualità di amministratore della "Ad. An. Ce srl", società dichiarata fallita in data 17 ottobre 2019.

Regesto Legislator

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art. 415- bis cod. proc. pen, art. 530 cod. proc. pen, artt. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49287/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti indagine su reati finanziari bancarotta fraudolenta documenti mancanti sanzione disciplinare del notaio lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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art. 415- bis cod. proc. pen
Con il primo eccepisce la nullità delle notificazioni dell'avviso ex art. 415- bis cod.
art. 530 cod. proc. pen
pen., l'inosservanza dell'art. 530 cod. proc. pen..
artt. 180 cod. proc. pen
L'omessa (o invalida) notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONE ANTONIO nato a PESCARA il 05/06/1960 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di Falcone Antonio in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, a lui ascritto nella qualità di amministratore della "Ad. An. Ce srl", società dichiarata fallita in data 17 ottobre 2019.

2. Avverso l'indicata pronuncia, ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità delle notificazioni dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen., perché effettuata con il rito degli irreperibili, quando invece la dimora dell'imputato era nota alla autorità procedente, destinataria di una nota della Guardia di Finanza in data 9 ottobre 2020 (depositata il successivo 13 ottobre) dalla quale risultava che Falcone si trovava a Bollate dove era sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per invalida notificazione all'imputato. 2.3. Con il terzo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 530 cod. proc. pen.. L'insufficienza del materiale probatorio, soprattutto sull'elemento soggettivo del reato, avrebbe dovuto condurre il giudice di merito a mandare assolto l'imputato.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile sotto vari concorrenti profili. 2.1. Anzitutto difetta di autosufficienza. Secondo ius receptum nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (cfr. per tutte Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329 - 01). Nella specie il ricorrente non ha prodotto alcuno degli atti richiamati che, attenendo alla fase delle indagini preliminari, dovrebbero trovarsi nel fascicolo del pubblico ministero — se davvero versati in atti (come asserito) —. 2.2. L'eccezione è tardiva. L'omessa (o invalida) notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio che, in quanto tale, non può essere eccepita oltre il termine di cui agli artt. 180 cod. proc. pen. coincidente con la deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. tra le ultime Sez. 2 n. 4641 del 02/10/2020, dep. 2021, Panico, Rv. 280636).Nel caso in esame l'eccezione, che non risulta mai proposta nel corso del giudizio di primo grado e neppure in sede di conclusioni, è stata sollevata soltanto con l'atto di appello.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti processuali, compulsabili dal collegio in ragione della natura della questione da risolvere, risulta che la richiesta di rinvio a giudizio è stata notificata all'imputato, unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, mediante consegna "a mani proprie" (cfr. verbale del Nucleo di polizia Tributaria della GdF di Pescara del 13 marzo 2021).

4. Il terzo motivo è inammissibile sotto vari profili. 4.1. Viene dedotta la violazione di una norma processuale (l'art. 530 cod. proc. pen.) non stabilita pena di nullità e quindi del tutto estranea all'alveo applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 4.2. Il motivo è generico. Non sono illustrate le ragioni che sostengono la doglianza. Né il ricorso si misura con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata per confutare l'omologo motivo di appello.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in fav