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Ordinanza — n. 48502/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against dismissal converted to complaint for lack of adversarial hearing; case remitted to tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court converted the cassation appeal into a complaint under Article 410-bis due to the alleged lack of adversarial proceedings. The appellant argued that the prosecutor's dismissal decree violated constitutional and procedural rights by being issued without a hearing. The Court ruled that while the remedy was mischaracterized, the principle of conservation of remedies allows the appeal to proceed as a complaint, and the case was remitted for examination.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Artt. 127, 409, 410 c.p.p.; Art. 410-bis c.p.p.; Art. 568 c.p.p.: A cassation appeal challenging a dismissal decree for lack of adversarial hearing is converted to a complaint, but the principle of conservation of remedies permits its admissibility without declaring it inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal conversion lack of adversarial hearing dismissal decree nullity conservation of remedies procedural complaint censura costituzionale impugnazione della cancellazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Roberto Cuva, deducendo la nullità del provvedimento di archiviazione in quanto emesso de plano a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione per violazione del principio del contradditorio sancito dall'art. 111 Cost., nonché degli artt.
Art. 127, comma 5, c.p.p.
Art. 409 c.p.p.
Art. 410 c.p.p.
1.11 ricorso proposto deve essere riqualificato quale reclamo di cui all'art. 410- bis, comma 2, cod.
Art. 410-bis, comma 2, c.p.p.
1.11 ricorso proposto deve essere riqualificato quale reclamo di cui all'art. 410- bis, comma 2, cod.
Art. 568, comma 5, c.p.p.
La possibilità di proporre reclamo contro il provvedimento di archiviazione, se rende irrituale il ricorso per cassazione, consente, tuttavia, di non dichiarare lo stesso inammissibile in applicazione del principio della conversione delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 5, cod.
art. 111 Cost
Roberto Cuva, deducendo la nullità del provvedimento di archiviazione in quanto emesso de plano a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione per violazione del principio del contradditorio sancito dall'art. 111 Cost., nonché degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura
Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci
Terkuci, l'operare del principio di conservazione dei mezzi di impugnazione non può comunque comportare alcuna deroga alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/08/1983 parte offesa nel procedimento c/ GRAZIOLI ENRICO nato a RETORBIDO il 13/12/1963 CANADE' ROSSELLA nato a PARMA il 05/03/1963 avverso il decreto del 15/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Mantova disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di Enrico GRAZIOLI e Rossella CAVADE' per il reato di cui all'art. 595, comma 2 e 3, cod. pen. in danno della persona offesa ricorrente.

2. Avverso tale decreto, il PALUMBO propone ricorso per cassazione, con l'avv. Roberto Cuva, deducendo la nullità del provvedimento di archiviazione in quanto emesso de plano a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione per violazione del principio del contradditorio sancito dall'art. 111 Cost., nonché degli artt. 127, comma 5, 409, e 410 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto deve essere riqualificato quale reclamo di cui all'art. 410- bis, comma 2, cod. proc. pen. poiché pone una questione di nullità del decreto di archiviazione in quanto pronunciato in mancanza del contraddittorio con le parti e gli altri soggetti interessati e dunque un vizio almeno astrattamente riconducibile al rispetto delle norme regolanti il procedimento in camera di consiglio e quindi all'art. 127, comma 5, dello stesso codice. La possibilità di proporre reclamo contro il provvedimento di archiviazione, se rende irrituale il ricorso per cassazione, consente, tuttavia, di non dichiarare lo stesso inammissibile in applicazione del principio della conversione delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avente carattere generale (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221). Atteso, dunque, che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, e il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio a tal fine predisposto dall'ordinamento (Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, dep. 2004, Rv. 227092), il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto di archiviazione dalla persona offesa denunciante deve essere qualificato come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e trasmesso al Tribunale di Mantova, che deve procedere all'esame di detta impugnazione alla stregua della disciplina relativa a detto mezzo di gravame, poiché, come è stato sottolineato dalle medesime Sezioni Unite nella pronuncia c.d.

Terkuci, l'operare del principio di conservazione dei mezzi di impugnazione non può comunque comportare alcuna deroga alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119). P.Q.M.. Convertito il ricorso in reclamo dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Mantova per il giudizio. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023 Il Consigliere Es