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Sentenza — n. 48119/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48119/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 marzo 2023, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento ad opera di questa Corte con la pronuncia del 20 ottobre 2022, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Gheorghe Dinu di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2020, irrevocabile il 2 ottobre 2020, per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. 1.1. Questa Corte, nella citata sentenza di annullamento, aveva osservato come al prevenuto avrebbe dovuto notificarsi l'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 15 bis della legge n. 67 del 2014 (come modificato dalla legge n. 118 del 2014), essendone stata dichiarata, nel processo de quo, la contumacia, in sede di udienza preliminare.

Regesto Legislator

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art. 113, comma 2 cod. proc. pen, art. 113 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'intera questione - avendo il giudice di rinvio ricostituito quel decreto di irreperibilità che, nella sentenza di annullamento di questa Corte, viene individuato come il presupposto processuale per ritenere la regolare notifica dell'estratto contumaciale all'odierno ricorrente - si risolve nella verifica della corretta applicazione, da parte del giudice di rinvio, dei precetti dettati dall'art. 113 cod. proc. pen. in tema di ricostituzione degli atti (del decreto di irreperibilità dell'imputato, in specie).

Parole chiave

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notificazione viziata censura formulata in modo carente notificazione fittizia obblighi di notifica denuncia mendace violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 113, comma 2 cod. proc. pen
" procedeva alla ricostituzione del decreto stesso (ai sensi dell'art. 113, comma 2 cod. proc. pen.), non reperito agli atti, avvalendosi della bozza, di tale provvedimento, trasmessa dal Gup dell'epoca.
art. 113 cod. proc. pen
" procedeva alla ricostituzione del decreto stesso (ai sensi dell'art. 113, comma 2 cod.
art. 310 cod. proc. pen
236571 in una fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale costituito ex art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DINU GHEORGHE nato il 16/10/1967 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA LOY che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 marzo 2023, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento ad opera di questa Corte con la pronuncia del 20 ottobre 2022, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di Gheorghe Dinu di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 febbraio 2020, irrevocabile il 2 ottobre 2020, per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. 1.1. Questa Corte, nella citata sentenza di annullamento, aveva osservato come al prevenuto avrebbe dovuto notificarsi l'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale, ai sensi dell'art. 15 bis della legge n. 67 del 2014 (come modificato dalla legge n. 118 del 2014), essendone stata dichiarata, nel processo de quo, la contumacia, in sede di udienza preliminare.

Tanto premesso, tuttavia, andava approfondita, secondo la pronuncia di annullamento, ad opera del Tribunale, la questione della dichiarata irreperibilità del prevenuto, cui si era fatto cenno in alcuni verbali di udienza, dandone in particolare atto in quella in cui si era verificata la corretta costituzione delle parti (con conseguente notifica della citazione al difensore), posto che, in tal caso, non si sarebbe dovuto procedere alla ridetta comunicazione dell'estratto contumaciale se non al difensore del prevenuto, come, in effetti, era accaduto. 1.2.

Nel nuovo provvedimento, il Tribunale campano, eseguiti gli approfondimenti indicati da questa Corte, acquisito anche il fascicolo relativo all'udienza preliminare (di particolare ampiezza e complessità visto il numero degli imputati), avendo rilevato, nel verbale dell'udienza preliminare del 14 ottobre 2013, la dicitura "che, in data odierna, è stato depositato decreto di irreperibilità di Dinu Gherghe .. " procedeva alla ricostituzione del decreto stesso (ai sensi dell'art. 113, comma 2 cod. proc. pen.), non reperito agli atti, avvalendosi della bozza, di tale provvedimento, trasmessa dal Gup dell'epoca.

Il Tribunale rilevava anche che era stata anche tentata la notifica dell'estratto contumaciale presso il domicilio indicato dal prevenuto in sede di scarcerazione, domicilio che si era rivelato inidoneo. Risultava pertanto emesso quel decreto di irreperibilità che, secondo la stessa sentenza di annullamento della precedente ordinanza, consentiva di ritenere regolarmente effettuate le notifiche di cui si è detto.2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge per essere stato ricostruito il decreto di irreperibilità in base ad una mera minuta, ed anzi una bozza, del provvedimento, utilizzabile solo in relazione alle sentenze.

Non vi era alcuna certezza circa la data e la provenienza e la stessa era priva di sottoscrizione. Lo stesso Gup aveva affermato che la bozza poteva anche essere stata corretta (seppure solo su aspetti formali). Si sarebbe dovuto redigere un nuovo atto e provvedere al suo riconoscimento ed attestazione. Atto la cui redazione era mancata.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Francesca Loy, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse di Gheorghe Dinu è manifestamente infondato.

1. L'intera questione - avendo il giudice di rinvio ricostituito quel decreto di irreperibilità che, nella sentenza di annullamento di questa Corte, viene individuato come il presupposto processuale per ritenere la regolare notifica dell'estratto contumaciale all'odierno ricorrente - si risolve nella verifica della corretta applicazione, da parte del giudice di rinvio, dei precetti dettati dall'art. 113 cod. proc. pen. in tema di ricostituzione degli atti (del decreto di irreperibilità dell'imputato, in specie).

2. Su tale tema, questa Corte ha avuto modo di precisare che: - la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Sez. 6, n. 7252 del 04/12/2020, deo. 2021, Ruzza, Rv. 280634 in una fattispecie relativa alla ricostruzione di documenti, prodotti in primo grado e successivamente smarriti, rispetto ai quali la Corte d'appello disponeva la ricostruzione con provvedimento motivato e diretto a tutte le parti processuali invitandole a depositare copia degli atti andati mancanti); - non è nulla, in difetto di specifica previsione, la sentenza deliberata in assenza di documenti che, acquisiti al fascicolo processuale e andati dispersi nel corso del procedimento, non siano stati adeguatamente ricostituiti da parte del giudice (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Marna, Rv. 276555 ove si è anche precisato che, anche a voler ritenere illegittima la decisione del giudice di merito di disporre la ricostituzione, ai sensi degli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., degli atti del procedimento mancanti senza richiedere, altresì, la produzione di copia dei documenti dispersi, da tale violazione non sarebbe desumibile alcuna ipotesi di nullità); - la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261249 in una fattispecie relativa alla ricostituzione di un verbale di sommarie informazioni testimoniali per consentirne l'utilizzabilità ai fini delle contestazioni, ricostituzione disposta dal giudice del dibattimento con ordinanze pronunciate nel contraddittorio delle parti); - gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo (Sez. 6, n. 4121 del 17/01/2007, Mancuso, Rv. 236571 in una fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale costituito ex art. 310 cod. proc. pen. che aveva respinto l'appello proposto dall'indagato avverso il diniego della scarcerazione per difetto di gravità indiziaria conseguente, secondo la prospettazione difensiva, all'inutilizzabilità di elementi probatori dovuta alla mancanza, negli atti del procedimento, dei decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni ambientali).

3. Da tale inequivoco orientamento si deduce che: - gli atti suscettibili di ricostituzione sono tutti gli atti - le sentenze ma anche tutti gli atti del processo ed anche quelli relativi alla raccolta degli elementi di prova - già presenti nel fascicolo processuale (e non le sole sentenze come si afferma in ricorso); - le forme che il giudice deve seguire sono libere e devono solo essere scelte, dal giudice che procede, fra quelle che meglio garantiscono la corretta ricostituzione dell'atto mancante; - non è previsto il rigoroso rispetto del previo contraddittorio (potendo la difesa, avvenuta la ricostituzione, lamentare la mancata corrispondenza con l'originale, eccezione che, nel caso di specie, non è stata formulata);- dal procedimento di ricostituzione dell'atto non deriva alcuna nullità processuale, neppure della sentenza del grado, perché non prevista (al più si tratterà di dichiarare l'inutilizzabilità dell'atto ricostituito risultato non conforme all'originale).

4. Ne deriva la manifesta infondatezza di tutte le censure mosse nel presente ricorso, volte a rilevare difetti formali della procedura seguita ai sensi degli artt.112 e 113 cod. proc. pen..

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00