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Ordinanza — n. 47566/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47566/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47566/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTA CARLO ANGELO nato a MILANO il 16/01/1970 avverso la sentenza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Carlo Angelo Porta ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale si è dichiarato non doversi procedere per assenza di querela in relazione ad un reato di tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la cit. I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.

Parole chiave

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difesa penale diritto a un difensore permesso di promuovere un procedimento penale difesa obbligatoria legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTA CARLO ANGELO nato a MILANO il 16/01/1970 avverso la sentenza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Carlo Angelo Porta ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale si è dichiarato non doversi procedere per assenza di querela in relazione ad un reato di tentato furto aggravato.

2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la cit. I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/