Ordinanza — n. 47566/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTA CARLO ANGELO nato a MILANO il 16/01/1970 avverso la sentenza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Carlo Angelo Porta ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale si è dichiarato non doversi procedere per assenza di querela in relazione ad un reato di tentato furto aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la cit. I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTA CARLO ANGELO nato a MILANO il 16/01/1970 avverso la sentenza del 17/05/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Carlo Angelo Porta ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale si è dichiarato non doversi procedere per assenza di querela in relazione ad un reato di tentato furto aggravato.
2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la cit. I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/