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Ordinanza — n. 47563/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47563/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Alessandro Amorico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Amorico challenged the appellate court's application of the plea bargain penalty, arguing a defect in the factual reconstruction and criminal responsibility. The court ruled that such arguments were waived when Amorico accepted the plea agreement, leaving only specific procedural defects regarding the parties' will to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 610 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for defects regarding the parties' will to accept the agreement or divergent judicial content.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeal Inadmissible Recourse Waived Grounds Cassa delle Ammende motivi di cassazione motivi che possono invocarsi istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero.
Art. 610 cod. proc. pen.
103 del 2017 ha inserito nell'ambito dell'art. 610 cod.proc.pen.
Art. 448-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Law n. 103 of 2017
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero.
art. 610 cod.proc.pen
103 del 2017 ha inserito nell'ambito dell'art. 610 cod.proc.pen.
art. 448-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 — 01
(ex ceteris, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio, Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 — 01).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORICO ALESSANDRO nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; sul ricorso proposto da: AMORICO ALESSANDRO nato in GERMANIA il 01/01/1978 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Bari applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero.

2. L'AMORICO ha impugnato tale sentenza, mediante il difensore di fiducia avv. Salvatore Vescera, affidandosi a un unico motivo, con il quale ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla responsabilità penale di esso imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Occorre invero considerare che la legge n. 103 del 2017 ha inserito nell'ambito dell'art. 610 cod.proc.pen. un nuovo comma 5-bis, che, nella misura in cui rileva in questa sede, stabilisce che: ".... la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis". Da tale precisazione, nella giurisprudenza di legittimità si è desunto che, sebbene la richiamata modifica normativa non abbia previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione - a differenza di quanto avvenuto per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta il disposto dell'art. 448-bis cod. proc. pen. - stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano, debba nondimeno ritenersi che le uniche doglíanze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per dedurre, come avvenuto nella fattispecie in esame, questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (ex ceteris, anche rispetto alle questioni rilevabili d'ufficio, Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 — 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 nov