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Ordinanza — n. 47561/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to waiver of acquittal grounds under settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued that the appellate court failed to verify statutory acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that because the defendants waived these grounds via a settlement agreement, the appellate court was not required to address them, limiting the scope of the cassation appeal to non-waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 599-bis cod. proc. pen.; The court held that a defendant's waiver of acquittal grounds in a settlement agreement precludes subsequent cassation complaints regarding the appellate court's failure to address those specific grounds.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of acquittal cassation inadmissibility Article 129 code scope of appeal ritiro della querela penale circostanza attenuante motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore, Hudorovic Luca, Hudorovic Nove e Hudorovic Elvis, denunciando, con un solo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore, Hudorovic Luca, Hudorovic Nove e Hudorovic Elvis, denunciando, con un solo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522)» (cfr.
Sez. 4, n. 19415 del 27/10/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUDOROVIC LUCA nato il 01/12/1987 HUDOROVIC NOVE nato il 12/05/1991 HUDOROVIC ELVIS nato a GENOVA il 10/08/1993 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Hudorovic Luca, Hudorovic Nove, Hudorovic Elvis e altri per i delitti di furto aggravato, violazione di domicilio aggravata, lesioni personali aggravate e minaccia grave e altro, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine all'accoglimento dei soli motivi sul trattamento sanzionatorio, con rinunzia agli ulteriori mezzi di gravame, ha rideterminato la pena loro inflitta.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore, Hudorovic Luca, Hudorovic Nove e Hudorovic Elvis, denunciando, con un solo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 599-bis cod. proc. pen.. Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Al riguardo, va precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, hanno riaffermato l'enunciazione di principio che precede, esprimendosi nel senso che: «Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (yds. da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522)» (cfr. punto 8, pag. 12 della motivazione).4.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così d