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Ordinanza — n. 47559/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived appeal grounds and non-legal penalty determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, accused of fraudulent bankruptcy, had previously waived all appeal grounds except those regarding the penalty, yet his complaint focused on the determination of accessory penalties. The court ruled that such complaints are inadmissible when they do not challenge the legality of the sanction itself, as the penalty was lawfully determined and agreed upon.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if they concern waived appeal grounds or defects in penalty determination that do not render the sanction illegal.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived appeal grounds accessory penalties bankruptcy fraud Cassation procedure bancarotta fraudolenta reato economico sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mari- niello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BUONOCORE MASSIMILIANO, nato a Napoli il 7 settembre 1966; avverso sentenza del 12 maggio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a Massimiliano Buonocore, imputato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per aver cagionato con dolo il fallimento della società Info Campus s.r.I., dichiarata fallita il 19 gennaio 2016, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concor- data con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione di legge Y-• e vizio di motivazione in ordine alla determinazione delle pene accessorie fallimen- tari; - che il motivo è inammissibile atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al con- cordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mari- niello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circo- stanza neanche dedotta dal ricorrente; - che la determinazione concreta delle pene accessorie non ha condotto alla irrogazione di una pena illegale (anni cinque di inabilitazione all'esercizio di un'im- presa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi im- presa); - che a nulla rileva che la determinazione delle pene accessorie fallimentari non risulta oggetto di accordo, attesa la previa rinuncia a tutti i motivi di ricorso ad esclusione di quelli attinenti alla pena, che, però, è stata concordata nei termini suindicati e coerentemente determinata dalla Corte territoriale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 Il Cons