Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specialized defense representation in cassation. The court ruled that personal filing by the defendant is no longer permitted under new procedural laws. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs. The decision emphasizes the necessity of technical representation for high-level legal proceedings. This ruling clarifies the strict requirements for filing appeals to the Supreme Court in Italy. The outcome reinforces the shift towards professionalized legal representation in criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant personally filed the document instead of using a qualified defense attorney. Although the defendant had delegated his trust lawyer to deposit the act, the court held that this delegation does not satisfy the statutory requirement for specialized representation mandated by recent legislative reforms. The court reasoned that the personal right to appeal remains with the defendant, but its exercise in cassation strictly requires a lawyer from the specialized register to ensure technical competence. Therefore, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay the associated procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: The right to appeal to the Court of Cassation must be exercised through a lawyer from the specialized register; personal filing by the defendant is inadmissible, and mere delegation to a trust lawyer does not substitute the required specialized representation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUADDAL YOUSSEF nato il 02/02/1975 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza emessa il 16 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Nola, ha assolto Youssef Mouaddal dal reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché il fatto non sussiste e ne ha confermato la condanna in ordine al reato previsto dall'art. 473 cod. pen., rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato Youssef Mouaddal, depositato presso la Corte di appello di Napoli in data 28 aprile 2023, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per avere la Corte territoriale totalmente omesso di valutare i criteri soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen.
3. Il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato. Dopo il testo del ricorso e le conclusioni, l'imputato delega il proprio difensore di fiducia, avv. Giuseppe Formicola, al deposito dell'atto. Segue poi la sottoscrizione dell'imputato e l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore. 3.1 Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione: la ratio delle modifiche normative sul punto è individuata nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione, al fine di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell'atto introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Pertanto, è altresì irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, il conferimento al difensore della delega al deposito del ricorso ovvero l'autenticazione della sottoscrizione del ricorso ad opera di un avvocato cassazionista (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475; Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695), non equivalendo essa al rilascio di regolare mandato difensivo (Sez. 6, ord. n. 13862 del 05/03/2018). Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato dal praticante avvocato abilitato Luana Aglione, come risulta dalla relativa annotazione di cancelleria.
Ad ogni buon conto, quand'anche fosse stato depositato dal difensore di fiducia specificamente delegato, iscritto altresì nell'albo speciale della Corte di cassazione, ciò non avrebbe reso ammissibile l'impugnazione, in quanto la delega al deposito non è idonea ad attribuirne la paternità al difensore e, quindi, ad integrare lo specifico requisito della rappresentanza tecnica cui la novella legislativa subordina l'esercizio del diritto ad impugnare in cassazione. 3.2 Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011): la novella interviene non già sul diritto ad impugnare, la cui titolarità sostanziale rimane in capo all'imputato, bensì soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282).
4. Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen