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Ordinanza — n. 46920/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal for preventive seizure lifted is remanded as appeal under Art. 322-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the appeal regarding the lifting of preventive seizure to the competent tribunal, reclassifying the procedural remedy. The appellant argued the first-instance ruling on seizure release was final, while the Court held the appellate court acted as a judge of proceedings, not execution. Consequently, the improperly filed cassation appeal was converted into an appeal to preserve the legal act.

Regesto Legislator

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Art. 322-bis; Art. 568 cod. proc. pen.: When a judicial act is challenged with a remedy different from the one prescribed by law, the receiving court must verify objective admissibility and intent, and if the wrong remedy is used, the act must be qualified as an appeal to the competent judge.

Parole chiave

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preventive seizure judicial execution wrong remedy appellate procedure remand to tribunal conservation of acts cassation appeal confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 322-bis cod. proc. pen.
Per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis cod.
Art. 568 cod. proc. pen.
Avverso tale tipo di provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazione, sia perché un tale rimedio non è previsto dall'art. 568, comma 2, cod.
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Roberto Borgogno, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, la conversione del ricorso nell'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, cod.proc.pen., ovvero, in ulteriore subordine, in appello cautelare ai sensi dell'art.
Art. 32.2. bis cod. proc. pen.
667, comma 4, cod.proc.pen., ovvero, in ulteriore subordine, in appello cautelare ai sensi dell'art. 32.2.
artt. 2555 cod. civ
Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 2555 cod. civ.
art. 322-bis cod. proc. pen
Per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino
(Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino, Rv.
Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, De Simone
269689; Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, De Simone, Rv.
Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023
in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv.
Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccolieri
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura
Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma
220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; invero, con tali ultime sentenze le Sezioni Unite hanno superato l'opposta soluzione in precedenza percorsa da Sez.
Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, Nexhi
Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo
209336, la quale assegnava valenza dirimente alle "reali intenzioni dell'impugnante" nella scelta del mezzo di impugnazione, con un'eco tralatizia in alcune decisioni Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv.
Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019
274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
pen., e gli atti, conseguentemente, devono essere trasmessi al Tribunale del riesame di Roma, per il relativo giudizio, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici (si vedano, tra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Vilela Serrano
265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Vilela Serrano, Rv.
Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, Viti
263437; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, Viti, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRO VALTER nato a ROMA il 15/01/1968 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUCIA ODELLO, che ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato; lette le note conclusive del difensore della parte civile, avv. Roberto Borgogno, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso ovvero, in subordine, la conversione del ricorso nell'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, cod.proc.pen., ovvero, in ulteriore subordine, in appello cautelare ai sensi dell'art. 32.2. bis cod.proc.pen.; lette le note conclusive del difensore del ricorrente, avv. Stefano Nicolucci, con le quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 20 marzo 2018, il Tribunale di Roma, nel condannare Silvestro Valter in ordine a taluni reati in materia di bancarotta, aveva ordinato la confisca dell'azienda "Gran Caffè Mazzini" e il dissequestro delle altre società sottoposte alla misura cautelare reale. L'imputato, dopo aver impugnato la sentenza di primo grado, aveva chiesto alla Corte di appello di Roma di dare immediata esecuzione al provvedimento di dissequestro emesso dal Tribunale, con specifico riferimento alle società "Immobiliare La Mezzaroma s.r.l." e "Iniziative Commerciali s.r.l.".

La Corte di appello aveva rigettato l'istanza. Il Tribunale del riesame di Roma, pronunciandosi quale giudice dell'appello cautelare, aveva disposto l'immediata restituzione all'avente diritto delle società "Immobiliare La Mezzaroma s.r.l." e "Iniziative Commerciali s.r.l.". L'imputato, con istanza del 13 marzo 2023, aveva sollecitato la Corte di appello a dare materialmente esecuzione al dissequestro disposto con la sentenza di primo grado. Con il provvedimento impugnato, emesso il 13 giugno 2023, la Corte di appello ha disposto la restituzione agli aventi diritto delle quote e del capitale sociale della "Iniziative Commerciali s.r.l." e del capitale sociale della "Immobiliare La Mezzaroma s.r.l." e ha «rigettato l'istanza di dissequestro del conto corrente n. 401384352, acceso presso la "Unicredit S.p.A.", agenzia 90, Palazzo di giustizia, intestato a "Iniziative Commerciali s.r.l.

Unipersonale sequestro giudiziario", in quanto ricadente nel compendio aziendale sottoposto a confisca».

2. Avverso il provvedimento del 13 giugno 2023 della Corte di appello, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di dissequestro del conto corrente, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Il ricorrente, in via preliminare, sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso dalla Corte di appello quale giudice dell'esecuzione, atteso che sarebbe stato adottato all'esito di un procedimento attivato dall'istanza con la quale l'imputato aveva chiesto di dare esecuzione al dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva disposto il dissequestro, che, in tale parte, sarebbe divenuta esecutiva, non essendo stata oggetto di impugnazione.

Tanto premesso, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che la Corte di appello avrebbe completamente omesso di esporre le ragioni per le quali le somme di denaro depositate sul conto corrente, di pertinenza della società "Iniziative Commerciali s.r.l.", dovrebbero essere considerate come beni dell'azienda confiscata. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 2555 cod. civ. e 240 cod. pen. Sostiene che il Tribunale, con la sentenza di primo grado, avrebbe confiscato solo dei beni del ramo d'azienda "Gran Caffè Mazzini" e avrebbe disposto il dissequestro di tutti gli altri beni.

I beni facenti parte del suddetto ramo d'azienda - come emergerebbe dal decreto di sequestro e anche dal contratto di fitto di azienda tra la società "Iniziative Commerciali s.r.l." e la società "Per Food e Drink s.r.l." - sarebbero costituiti esclusivamente dalle licenze amministrative, dal contratto di locazione, dagli arredi e dalle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di impresa. Non sarebbe, pertanto, possibile far rientrare anche le risorse economiche della società "Iniziative Commerciali s.r.l.". tra i beni sottoposti a confisca.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato.

4. L'avv. Roberto Borgogno, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo. In subordine ha chiesto di convertire il ricorso in opposizione a provvedimento emesso ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e trasmettere, conseguentemente, gli atti alla Corte di appello di Roma.

5. L'avv. Stefano Nicolucci, per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere riqualificato in appello.

1. Preliminarmente, va rilevato che non è fondata la tesi del ricorrente, secondo la quale il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso dalla Corte di appello quale giudice dell'esecuzione, atteso che la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disposto il dissequestro, sarebbe divenuta esecutiva, non essendo stata oggetto di impugnazione.Il dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte qui di interesse, contiene due statuizioni: la confisca, con la quale è stata applicata la misura di sicurezza patrimoniale; il dissequestro delle altre società, con il quale è stata disposta la revoca della misura cautelare avente a oggetto società "Iniziative Commerciali s.r.l." e "Immobiliare La Mezzaroma s.r.l.".

Tanto premesso, appare chiaro che il provvedimento della Corte di appello - avverso il quale è stato proposto ricorso per cassazione - specifica l'oggetto del dissequestro (la Corte territoriale, a fronte, di una pluralità di beni sottoposti a diversi provvedimenti cautelari, chiarisce quali beni devono essere concretamente restituiti, in quanto ricompresi nel provvedimento di revoca) ed è, in ogni caso, un provvedimento «in materia di sequestro», diverso da quelli sottoponibili a riesame: un provvedimento, cioè, appellabile ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.

Avverso tale tipo di provvedimento non è esperibile il ricorso per cassazione, sia perché un tale rimedio non è previsto dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., che sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, sia perché nessuna norma di carattere specifico lo contempla. È, invece, previsto l'appello dinanzi al Tribunale del "riesame", «che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura, che comunque operano in tema di misura cautelare reale» (cfr.

Sez. 3, n. 39913 del 18/09/2008, Agostini, Rv. 241275; Sez. 3, 2/7/2008, n. 17782, Bellini; Sez. 3, 6/11/2001 n. 42543, Mazzella; Sez. I, 26/9/1997 n. 5320, Perricone). Dunque, va conclusivamente ribadito che nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., perché questa prevede la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, e nessuna norma di carattere particolare, perché nessuna di essa è rinvenibile in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo.

Per questi ultimi è, invece, esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino, Rv. 269689; Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, De Simone, Rv. 191456) 2. Del tutto infondata è la tesi del ricorrente, secondo la quale le statuizioni della sentenza di primo grado, nella parte relativa al dissequestro delle società, sarebbero divenute irrevocabili, perché non oggetto di specifica impugnazione. Questa parte delle statuizioni riguarda, infatti, le vicende della misura cautelare e la Corte di appello interviene non come giudice dell'esecuzione, ma quale «giudice che procede», competente sulle vicende delle misure cautelari.Neanche le restanti statuizioni della sentenza di primo grado (compresa quella relativa alla confisca), peraltro, sono divenute esecutive, atteso che la sentenza è stata impugnata: rispetto a tale sentenza, pertanto, non è possibile in alcun modo configurare un intervento del giudice dell'esecuzione.

3. Il collegio, peraltro, intende riaffermare, il principio secondo cui: «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (cfr. in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, Rv. 285134 - 02; nonché Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep.2021, Bruccolieri, Rv. 280168 - 01, che si è posta dichiaratamente in linea con Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; invero, con tali ultime sentenze le Sezioni Unite hanno superato l'opposta soluzione in precedenza percorsa da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, la quale assegnava valenza dirimente alle "reali intenzioni dell'impugnante" nella scelta del mezzo di impugnazione, con un'eco tralatizia in alcune decisioni Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, Rv. 277945).

4. Essendo stato erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata come appello, ex artt. 322-bis e 568 cod. proc. pen., e gli atti, conseguentemente, devono essere trasmessi al Tribunale del riesame di Roma, per il relativo giudizio, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici (si vedano, tra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Vilela Serrano, Rv. 263437; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, Viti, Rv. 262166).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone