Cassation appeal dismissed as inadmissible for waived appeal reasons and lack of consent vitiating grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise specific grounds regarding the formation of consent or the prosecutor's agreement required for cassation against a settlement. The appellant only argued procedural defects and omitted motivation, which are excluded from review when the underlying appeal reasons were waived. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal against a settlement under Art. 599-bis c.p.p. is admissible only for grounds concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding complaints about waived reasons or sentencing errors not affecting the sanction's legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PACCHIONI PAOLO, nato a Castel Goffredo il 27 settembre 1939; avverso la sentenza del 21 marzo 2023 della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a Paolo Pacchioni, imputato dei reati di bancarotta impropria da reato societario, aggravamento del dissesto, ricorso abusivo al credito, previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi d'impugnazione, con i quale si deduce inosservanza di norma processuale e omessa motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (il primo) e alla valida formazione del consenso da parte di quest'ultimo (il secondo); - che i motivi non sono deducibili atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); - che parte ricorrente non ha dedotto un vizio del consenso espresso e, quindi, una difformità rispetto ad una presunta differente volontà della parte, ma solo un vizio di motivazione (in termini omissivi) della sentenza, che non avrebbe dato conto di aver compiutamente indagato tale aspetto; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere es