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Ordinanza — n. 46914/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived appeal grounds and lack of specific statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46914/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground of complaint concerned the omitted reasoning on recidivism. The appellant had previously waived all residual appeal reasons when accepting the agreed sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that complaints regarding waived reasons or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction are inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against sentences under Article 599-bis are admissible only for defects in the formation of the party's will to accept the agreement, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling, excluding complaints on waived reasons or sentencing errors not constituting illegality.

Parole chiave

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Article 599-bis Article 610 waived appeal reasons recidivism omission inadmissible appeal agreed sentence Cassation procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato ad Ahmed Amin Adil Abdulhakim, imputato dei delitti di cui agli artt.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
272969); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Artt. 385, 337, 582-585 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato ad Ahmed Amin Adil Abdulhakim, imputato dei delitti di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da AHMED AMIN ADIL ABDULHAKIM (CUI 04WGI30), nato a Milano il 19 gennaio 1993; avverso la sentenza del 14 giugno 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato ad Ahmed Amin Adil Abdulhakim, imputato dei delitti di cui agli artt. 385, 337, 582-585 cod. pen., previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo d'impugnazione, con il quale si censura l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta recidiva; - che il motivo non è deducibile atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Co liere estenso