Italian Supreme Court dismisses plea bargain appeal for lack of admissible grounds under Article 448.2bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Reda Chbar inadmissible de plano. The defendant challenged a plea bargain sentence but failed to articulate any of the specific grounds permitted under Article 448.2bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation of requests, legal qualification, or penalty legality; appeals lacking these grounds are inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHBAR REDA (CUI 0502VEV) nato il 12/10/1997 avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino ha applicato a Reda Chbar la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato ascrittogli, di furto pluriaggravato.
2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, riservando i motivi che non erano poi pervenuti all'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Nel ricorso non si sono argomentati motivi e lo stesso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 ottobre 202