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Ordinanza — n. 46911/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for waived aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46911/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly classified the stolen property as a private residence, which would have altered the statutory penalty under Article 624 of the Penal Code. However, the appellant had previously waived this specific ground during the plea agreement process to secure a reduced sentence. The court ruled that raising a waived issue in a subsequent appeal violates procedural rules governing plea bargains.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 624 c.p.; Art. 624-bis c.p.: Issues regarding the qualification of the crime and the nature of the property involved are inadmissible in appeals against plea agreements if they were waived to obtain the agreed sentence reduction.

Parole chiave

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plea agreement appeal waived aggravating circumstances private residence classification procedural inadmissibility Italian criminal procedure violazione di domicilio furto aggravato delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
pen., ascrittogli, alla misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 624 c.p.
Con sentenza del 23 maggio 2023, la Corte di appello di Catania, riduceva la pena inflitta a Francesco Cucuzza, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per il delitto di furto, ai sensi dell'art. 624 bis cod.
Art. 624-bis c.p.
Con sentenza del 23 maggio 2023, la Corte di appello di Catania, riduceva la pena inflitta a Francesco Cucuzza, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per il delitto di furto, ai sensi dell'art. 624 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 624 bis cod. pen
Se ne deduce l'inammissibilità della censura mossa nel ricorso circa la ritenuta configurabilità dell'ipotesi punita ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
pen., ascrittogli, alla misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..
art. 624 cod. pen
Con sentenza del 23 maggio 2023, la Corte di appello di Catania, riduceva la pena inflitta a Francesco Cucuzza, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per il delitto di furto, ai sensi dell'art. 624 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022
(Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCUZZA FRANCESCO nato a CALTAGIRONE il 25/05/1992 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 maggio 2023, la Corte di appello di Catania, riduceva la pena inflitta a Francesco Cucuzza, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, per il delitto di furto, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., ascrittogli, alla misura concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen..

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione per avere, la Corte di merito, omesso di diversamente qualificare il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., non potendosi considerare l'immobile a danno del quale era stata consumata la condotta una privata abitazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. In tema di concordato in appello, si è ricordato che: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878).

2. Se ne deduce l'inammissibilità della censura mossa nel ricorso circa la ritenuta configurabilità dell'ipotesi punita ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen. - non ravvisandosi, invece, nell'immobile in cui si era consumato il furto una privata dimora - posto che con essa si ripropone uno dei motivi di appello a cui si era rinunciato per accedere al concordato della pena. -2(2 1 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1