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Ordinanza — n. 46910/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain as it concerns substantive facts not listed in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant challenged the existence of an aggravating circumstance regarding violence against property. The lower court had applied a negotiated sentence based on the defendant's plea, while the appellant argued the court failed to verify the factual basis for the aggravation. The Supreme Court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals against plea bargains to specific procedural and legal errors, excluding challenges to the factual configuration of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, thereby excluding challenges to the factual configuration of the crime.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal aggravating circumstance violence against property de plano inadmissibility tentata estorsione violazione del segnale luminoso reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZALLA REDJON nato il 08/03/2005 avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p..

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Alessandria ha applicato a Redjon Zalla la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato contestatogli ai sensi degli artt. 56, 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen..

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa verifica della fondatezza dell'accusa in particolare in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso - sulla configurabilità di una circostanza aggravante - è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 ottobre