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Sentenza — n. 46902/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46902/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46902/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze del 7 novembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ida Brunetta, quale legale rappresentante della Orchidea s.n.c., dichiarata fallita in data 19 giugno 2017, per il reato di bancarotta re semplice documentale e per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, reati unificati ai fini sanzionatori in un unico reato di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, cod. pen. e, con la diminuzione per la scelta del rito, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 46902/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'avvenuto risarcimento, anteriormente all'udienza innanzi alla Corte di appello del 27 gennaio 2022, sebbene inidoneo, in quanto tardivo, a consentire l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. era valutabile ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha invece omesso qualsiasi riferimento alla memoria ed all'avvenuta transazione, mostrando di non averle affatto valutate.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta lotta contro la frode abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito appropriazione indebita di fondi reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Ida Brunetta, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Brunetta Ida, nata a Firenze il 17/06/1957 avverso la sentenza del 27/01/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. Giampaolo Bacicchi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze del 7 novembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Ida Brunetta, quale legale rappresentante della Orchidea s.n.c., dichiarata fallita in data 19 giugno 2017, per il reato di bancarotta re semplice documentale e per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, reati unificati ai fini sanzionatori in un unico reato di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, cod. pen. e, con la diminuzione per la scelta del rito, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Ida Brunetta, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. A tal fine segnala che la Corte di appello, nel motivare il diniego, ha affermato che non ricorrevano elementi di segno positivo per applicare le invocate attenuanti, in tal modo mostrando di ignorare che con la memoria contenente motivi nuovi era stata dedotta la conclusione di una transazione con la curatela fallimentare in favore della quale era stato risarcito il danno; l'atto era stato anche allegato alla memoria e questa era stata trasmessa con un messaggio di posta elettronica certificata il 10 gennaio 2022.

L'avvenuto risarcimento, anteriormente all'udienza innanzi alla Corte di appello del 27 gennaio 2022, sebbene inidoneo, in quanto tardivo, a consentire l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. era valutabile ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha invece omesso qualsiasi riferimento alla memoria ed all'avvenuta transazione, mostrando di non averle affatto valutate.

3. Il ricorso è fondato. L'imputata ha allegato al suo ricorso la memoria contenente motivi nuovi trasmessa via p.e.c. in data 10 gennaio 2022 alla Cancelleria della Corte di appello di Firenze e da questa ritualmente ricevuta in pari data, con allegato l'atto sottoscritto anche dal curatore della società fallita con il quale è stata transatta la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare per i fatti per i quali è stata pronunciata condanna con la sentenza pronunciata in primo grado. Sebbene l'avvenuto, seppur parziale, risarcimento del danno fosse un elemento valutabile ai fini dell'applicazione delle invocate attenuanti, la Corte di appello si è limitata genericamente ad affermare l'assenza di elementi che potessero giustificare la loro applicazione, senza indicare le ragioni per le quali l'avvenuto risarcimento sarebbe inidoneo e senza dare atto della memoria depositata, cosicché la motivazione risulta del tutto carente.

4. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di