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Sentenza — n. 46892/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46892/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46892/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RICCO' STEFANO, nato a Carpi il 17 febbraio 1971; avverso la sentenza del 18 ottobre 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. MICHELE JASONNI, nell'interesse delle parti civili costituite, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso; udito l'avv. PAOLO BERTOZZI, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46892/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il 22 settembre 2023, l'avv. Michele Jasonni, nell'interesse delle parti civili costituite, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rigettarlo.CONSIDERATO IN DIRITTO Il secondo e il terzo motivo sono fondati. Va premesso che la Corte territoriale, per decidere sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, disponeva, a fronte dell'originaria assoluzione, nell'esercizio dei poteri istruttori di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'assunzione delle testimonianze di Maria Grazia Minozzi e Antonella Tambakiatis.

Parole chiave

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perizia medica insufficiente ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati omissione di soccorso inesigibile malgrado lesioni salute lesione corporale da infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
Va premesso che la Corte territoriale, per decidere sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, disponeva, a fronte dell'originaria assoluzione, nell'esercizio dei poteri istruttori di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RICCO' STEFANO, nato a Carpi il 17 febbraio 1971; avverso la sentenza del 18 ottobre 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. MICHELE JASONNI, nell'interesse delle parti civili costituite, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso; udito l'avv. PAOLO BERTOZZI, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Stefano Riccò veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di minaccia grave (art. 612, comma 2, cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 583 comma 1, n. 1, cod. pen.), commessi in Correggio, il 13 ottobre 2014, ai danni di Maria Grazia Minozzi, Antonella Tambakiotis e Wainer Rimondini. Celebrato il giudizio di primo grado, il Tribunale di Reggio Emilia assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste, ma la Corte territoriale, investita dell'appello proposto dalle parti civili, accertava la responsabilità penale in relazione al capo B) dell'imputazione (le lesioni personali causate a Maria Grazia Minozzi) e lo condannava al conseguente risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.

Ricorre per cassazione l'imputato articolando quattro motivi di censura. Il primo motivo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 498, comma 2, cod. proc. pen.), deduce la violazione del diritto al contraddittorio, nella misura in cui la Corte territoriale, all'udienza del 9 giugno 2020, avrebbe impedito alla difesa di svolgere compiutamente il controesame, peraltro relativo ad un profilo essenziale della vicenda, ossia la verifica delle lesioni riportate dalla Minozzi. Il secondo motivo, formulato sotto il profilo dell'omessa assunzione di una prova decisiva, censura la decisione della Corte territoriale di non procedere all'esame del consulente e all'acquisizione della documentazione sanitaria del Pronto soccorso, nonostante fosse stata decisiva ai fini della datazione delle lesioni riscontrate e, con essa, alla valutazione di attendibilità della persona offesa.

Il terzo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce la radicale assenza di motivazione quanto alle ragioni che hanno condotto alla chiusura dell'istruttoria e alla valutazione di inutilità delle ulteriori prove richieste, all'attendibilità delle persone offese e alla conseguente ricostruzione della reale dinamica dei fatti, all'entità delle lesioni patite e alla loro compatibilità con l'asserita condotta tenuta dall'imputato. Il quarto, in ultimo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 192, 193 e 598 cod. proc. pen.), deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato gli elementi di prova secondo i criteri civilistici, senza considerare come l'accertamento della responsabilità civile, all'interno di un giudizio penale, presuppone logicamente l'accertamento di un fatto costituente reato, in relazione al quale non possono che valere le regole che attengono all'accertamento della responsabilità penale.

Il 22 settembre 2023, l'avv. Michele Jasonni, nell'interesse delle parti civili costituite, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rigettarlo.CONSIDERATO IN DIRITTO Il secondo e il terzo motivo sono fondati. Va premesso che la Corte territoriale, per decidere sull'appello proposto dal Pubblico Ministero, disponeva, a fronte dell'originaria assoluzione, nell'esercizio dei poteri istruttori di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'assunzione delle testimonianze di Maria Grazia Minozzi e Antonella Tambakiatis.

Per tali incombenti, fissava l'udienza del 9 giugno 2022 e, contestualmente, dava termine alle parti per l'indicazione di altri testi. Il difensore dell'imputato provvedeva a depositare tempestivamente la propria lista testi, indicando l'esame della dott.ssa Darica Soprani. Espletati gli incombenti istruttori disposti d'ufficio, la causa veniva discussa (dalla sola parte civile Minozzi) e decisa, con condanna dell'imputato (in relazione al reato di lesioni commesse nei confronti della Minozzi, unica parte civile che rassegnava le conclusioni). Nulla disponeva in relazione alle istanze istruttorie difensive.

Ebbene, la mancanza di motivazione del rigetto delle richieste istruttorie non determina soltanto la nullità formale del provvedimento (in realtà sanabile se non dedotta immediatamente: Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Rv. 257891), ma rileva anche sotto il profilo dell'errore di giudizio sotteso alla mancata ammissione delle prove (Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 284577). E, in concreto, la Corte territoriale non solo non ha motivato in ordine alle richieste istruttorie avanzate, ma ha omesso ogni motivazione in ordine ad una pluralità di incongruità evidenziate dalla difesa incidenti sull'attendibilità delle persone offese, sull'entità delle lesioni patite e sulla loro compatibilità con l'asserita condotta tenuta dall'imputato.

Tanto, anche alla luce dei diversi canoni probatori propri del giudizio civile, rappresenta una oggettiva carenza motivazionale, valutabile da questa Corte alla luce della specificità della censura e della decisività delle incongruità evidenziate; profili percepibili e rilevanti soprattutto a fronte dell'originaria assoluzione pronunciata in primo grado e dei conseguenti oneri (istruttori e motivazionali) incombenti sul giudice dell'impugnazione che intenda riformare, in senso peggiorativo, una precedente sentenza assolutoria pronunciata in primo grado.

L'accoglimento del secondo e del terzo motivo assorbe gli altri e impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così