Italian Court dismisses lawyer's appeal for forgery conviction, upholding conviction for altering court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Mauro Molinengo's appeal against his conviction for forgery, which involved altering a court order regarding his client's sentence. The defense argued the lower court failed to apply the 'particular leniency' exemption and ignored statutory sentencing reductions. The court dismissed these claims, noting the forgery was particularly serious due to the lawyer's profession and the context of a criminal execution phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 476, comma 1 e 2; Art. 482 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The court may implicitly deny the exemption of particular leniency when the facts involve a professional with specific qualifications and occur during the execution of a custodial sentence, without requiring explicit ex officio reasoning if the rejection is evident from the overall argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINENGO MAURO ANGELO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/09/1979 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore L avvocato Nucaro si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 gennaio 2023, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza assolutoria del locale Tribunale, su appello del pubblico ministero, dichiarava Mauro Angelo Giuseppe Molinengo, avvocato iscritto all'Ordine di Torino, colpevole del delitto di cui agli artt. 476, comma 1 e 2, e 482 cod. pen. ascrittogli, per avere alterato un provvedimento a firma del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino che aveva rigettato l'istanza, avanzata a nome del suo assistito Lorenzo Albanese, di declaratoria della fungibilità di una pena detentiva già scontata, modificandone il dispositivo dal rigetto all'accoglimento.
All'imputato Molinengo era stata irrogata la pena di mesi sei di reclusione, con le attenuanti generiche giudicate prevalenti sulla contestata aggravante e la diminuente del rito, con i doppi benefici di legge. 1.1. Nel riformare la sentenza assolutoria, la Corte territoriale osservava quanto appresso. Dal complesso delle emergenze, si doveva dedurre che l'imputato avesse formato - qualunque fosse stato il metodo di falsificazione - un atto che doveva sostituirsi all'originale (inesistente), così da non avere creato una mera copia di un altro atto, in quanto tale priva di rilievo penale (secondo il dictum della Pronuncia delle Sezioni unite Marcis).
Ricordava, la Corte territoriale, la giurisprudenza di legittimità che, in casi analoghi, aveva concluso per la configurabilità del reato contestato (anche qualora l'atto sia carente di alcuni requisiti formali, ritenuti, però, non immediatamente riconoscibili da parte del soggetto destinatario del falso documento). Nella commisurazione della pena si era tenuto conto delle qualità professionali dell'imputato e del fatto che il falso fosse stato formato nell'ambito di un procedimento relativo all'esecuzione di una pena detentiva.
2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto. L'imputato, Avv. Mauro Angelo Giuseppe Molinengo, aveva ammesso di avere contraffatto la copia di un provvedimento di rigetto di un'istanza di fungibilità della pena, presentata nell'interesse del suo assistito Lorenzo Albanese, con le seguenti modalità: ricevuto il provvedimento, l'aveva fotocopiato, coprendo le parti della n motivazione da sostituire ed escludendo il dispositivo; aveva così redatto il nuovo dispositivo, l'aveva completato con la firma del pubblico ministero e l'aveva infine scansionato.
Non aveva però apposto il timbro di "deposito". Aveva così formato una copia con vistosi difetti di impaginazione, con evidenti differenze di caratteri nel testo e priva dell'attestazione di deposito, così che non poteva considerarsi di rilievo penale, alla luce della sentenza delle Sezioni unite Marcis (la n. 35814 del 2019). L'atto formato non era stato utilizzato come originale ma come una mera copia e senza che avesse alcuna parvenza di originalità. Non aveva alcuno dei requisiti di forma di un provvedimento autentico ed originale. Il falso poi si doveva considerare certamente "grossolano". 2.2.
Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. In primo grado l'imputato era stato assolto e così si riteneva possibile formulare tale censura per la prima volta in cassazione. Doveva tenersi conto che l'imputato aveva falsificato l'atto solo perchè spinto dalle continue pressioni del cliente ed aveva certamente tenuto un leale comportamento processuale, ammettendo l'addebito. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, per essere stata fissata la pena base in misura superiore al minimo edittale, dovendosi anche considerare nel determinare lo stesso la diminuzione dovuta dall'applicazione dell'art. 482 cod. pen., di cui, evidentemente, invece, non si era tenuto conto, posto che la Corte aveva affermato che appariva congruo fissare la pena in misura "leggermente superiore" al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell'interesse del Molinengo non merita accoglimento.
1. Come si è ricordato anche in ricorso, le Sezioni unite - nella sentenza n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285 - hanno precisato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale, tanto più quando si tratti della fotocopia un atto, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale.Muovendo proprio da tale pronuncia si è però affermato come integri il reato di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione della copia di una sentenza (e, quindi, di un qualsivoglia altro provvedimento decisorio dell'autorità giudiziaria) inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del contesto concreto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, ex se non soggetto a circolazione, restando l'originale "allegato a raccolta" (Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv. 277006).
Un principio di diritto che si attaglia perfettamente all'odierno caso concreto ove l'imputato ha formato - qualunque sia stato il metodo di falsificazione seguito - un provvedimento (di accoglimento dell'istanza avanzata) da esibire al proprio cliente, che faceva le veci dell'originale (che, ovviamente, sarebbe dovuto rimanere, se esistente, agli atti del pm che l'aveva emesso) e che non mostrava alcun evidente segno di non autenticità (copia del medesimo è allegata al ricorso e, dalla visione dello stesso, risulta assente solo il timbro del deposito, una formalità la cui mancanza certo non poteva essere notata dall'interessato).
2. E' pertanto evidente la configurabilità del contestato delitto di falso ed è altrettanto evidente, così come già osservato in fatto dalla Corte territoriale, la non "grossolanità" del medesimo, così da doversi escludere l'ipotesi del reato impossibile, prevista dall'art. 49 cod. pen.. Si è infatti affermato (ex plurimis Sez. 5, n. 32414 del 08/04/2019, Ciaccio, Rv. 276998) che, in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., neppure la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o con scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, potendo apparire una correzione irrituale ma non delittuosa di un errore materiale compiuto durante la formazione di un documento veridico.
Tanto più appare univocamente falso un provvedimento, come è quello oggetto del presente processo, che difetti del solo timbro di deposito, una appostazione la cui assenza, come si è detto, può essere notata solo da chi abbia una non comune esperienza della formazione degli atti del giudice. Il primo motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato.
3. Il secondo motivo di ricorso, sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art.131 bis cod. pen., non merita accoglimento. Certo l'imputato non avrebbe potuto proporre nell'atto di appello la relativa istanza posto che, in primo grado, era stato assolto, ma altrettanto certamente avrebbe potuto invocare tale forma di proscioglimento in sede di conclusioni, nella prospettiva di una possibile riforma della sentenza. Si è, tuttavia, affermato che: - la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707); precisando, però, che: - nel ricorso per cassazione è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160).
4. In applicazione di tali principi di diritto, si osserva come la Corte territoriale abbia comunque implicitamente (da ultimo Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096: non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza) affermato la non particolare tenuità del fatto quando, in tema di trattamento sanzionatorio, ha sottolineato la "particolare qualifica di avvocato rivestita dell'imputato" e "l'avere egli commesso il fatto nell'ambito di un procedimento penale realmente esistente, per giunta afferente alla fase esecutiva di una pena detentiva". E si tratta di argomenti che, nel ricorso, non si sono adeguatamente confutati.
5. L'ultimo motivo è manifestamente infondato posto che da nulla emerge che la Corte abbia pretermesso la diminuzione di pena conseguente all'applicazione dell'art. 482 cod. pen., che, anzi, risulta conseguire proprio dalla pena base fissata in misura discosta dal minimo edittale, di un anno di reclusione, che, in assenza di tale riduzione, costituirebbe, invece, proprio il negato minimo della pena (riferibile al primo comma dell'art. 476 cod. pen.).
6. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ri