Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46508/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second-instance theft conviction for generic and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46508/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Curte Ileana Doinita inadmissible without formalities. The appellant argued for a violation of Article 129 regarding lack of motivation and Article 597 regarding sentencing calculation errors, but the court found the first ground too generic and the second inadmissible as it concerned internal calculations rather than the final penalty's legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 597 c.p.p.: Appeals based on generic lack of motivation or internal sentencing calculations that do not render the final penalty illegal are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic lack of motivation sentencing calculation error reformatio in peius procedural costs theft conviction second instance appeal modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
47182 del 31/03/2022, Savini); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
in ordine a vari reati di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod.
Art. 597 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che l'imputata Curte Ileana Doinita ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Genova, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in ordine a vari reati di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTE ILEANA DOINITA (CUI 03R22Q0) nata il 16/08/1985 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputata Curte Ileana Doinita ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Genova, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a vari reati di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. — è generico, poiché neppure indica quale ipotesi di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. ricorrerebbe nella specie (e certamente, avuto riguardo alla data di commissione dei reati, deve escludersi l'operatività della causa estintiva, neppure invocata, della prescrizione, cfr.

Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta la violazione dell'art.597 comma 3 cod. proc. pen. perché, seppur la pena complessiva risulta diminuita, il calcolo ha tratto le mosse da una pena base superiore a quella stabilita dal Tribunale— è inammissibile in quanto: - in tema di concordato in appello, sono inammissibili, tra le altre, le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (conf.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). - nella specie la pena è stata concordata tra le parti, si è pervenuti a una pena finale decisamente inferiore a quella stabilita dal primo giudice, i calcoli interni sono irrilevanti e, in ogni caso, la ipotetica violazione del divieto di reformatio in peius non determinerebbe una "pena illegale", ipotesi che si verifica solo quando la pena inflitta eccede i valori, espressi sia qualitativamente (genere e specie) sia quantitativamente (minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (cfr.

Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amm