Italian court dismisses appeal against bankruptcy settlement conviction due to lack of civil party request for provisional payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Vito Landini inadmissible without formalities. Landini challenged his conviction for bankruptcy crimes, arguing for a provisional payment of 80,000 euros which the civil party had not requested. The court rejected this claim because the agreement with the Public Prosecutor regarding the settlement already covered the payment terms, and the appeal's second ground was barred by the specific type of final judgment used.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When a settlement agreement with the Public Prosecutor explicitly covers the recognition of a provisional payment, a subsequent appeal claiming violation of law regarding the non-awarding of such payment is inadmissible as the matter was already settled by the pact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDINI VITO nato a ROMA il 25/03/1947 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Landini Vito ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri. in ordine a vari reati fallimentari (capi di A, B, C, D, F, G, H, I, L); Considerato che il primo motivo di ricorso — che denuncia violazione di legge in ordine al riconoscimento di una provvisionale di euro 80.000,00 in difetto di richiesta della parte civile — è inammissibile poiché il pagamento della provvisionale ha formato oggetto, sia nell'an sia nel quantum, del "patto" concordato con il Pubblico ministero (cfr. verbale di udienza);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione sulla mancata assoluzione dell'imputato — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d