Italian appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of all grounds except sentencing treatment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Abesadze Nika inadmissible without formalities. The appellant had waived all grounds of appeal except those concerning the sentencing treatment, which rendered the sole remaining ground of appeal regarding legal qualification inadmissible under the procedural code. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed a fine of four thousand euros on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When an appellant waives all grounds of appeal except those pertaining to the sentencing treatment, any remaining grounds challenging the legal qualification of facts are deemed inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABESADZE NIKA nato il 20/04/1974 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Abesadze Nika ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a vari episodi di furto in abitazione, nonché alla contravvenzione punita dall'art. 707 cod. pen; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli attinenti al trattamento sanzionatorio; (// Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de