Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and material error in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Fernane Kamal's appeal inadmissible because the lower court's sentence explicitly stated the agreed-upon term of eleven months and five days. Kamal argued the device showed nine months and five days, but the court found this a clear material error where the motive section confirmed the correct calculation. Consequently, the court ruled that the lack of interest in nullifying the sentence rendered the appeal inadmissible under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a sentencing device contains a material error contradicting the agreed terms, the appeal is inadmissible due to lack of interest if the correct term is evident in the motive section.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Fernane Kamal, nato in Marocco il 01/01/1981, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in data 28/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza la Corte di Appello di Roma, su concorde richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, riduceva la pena nei confronti di Kamal Fernane, a mesi nove giorni cinque di reclusione, nella misura concordata con il Procuratore generale, in relazione ai reati a lui ascritti.
2. Kamal Fernane ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giuseppina Lo Iudice, deducendo violazione di legge, in quanto, nonostante le parti avessero concordato la pena nella misura di mesi undici di reclusione, il dispositivo indicava la pena nella misura di mesi nove e giorni cinque di reclusione.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di Kamal Fernane è inammissibile. Evidente risulta la carenza di interesse del ricorrente, posto che dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaramente accolta la pena nella misura concordata tra le parti e precisamente indicata nella sua scansione a pag. 2 della sentenza impugnata, secondo il calcolo che perviene alla determinazione della pena in quella di mesi undici di reclusione.
Evidente risulta la prevalenza della parte motiva sul dispositivo, frutto di mero errore materiale, con la conseguenza che la nullità risulta palesemente insussistente, oltre che del tutto genericamente dedotta, a fronte del regime di tassatività delle cause di nullità, laddove la parte interessata avrebbe dovuto, piuttosto, formulare istanza di correzione dell'errore all'A.G. procedente. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/10/2023 Il C