Court dismisses witness's appeal for compulsory escort due to lack of standing and procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by witness Walter Massucci inadmissible, ruling that witnesses lack the legal standing to challenge compulsory escort orders. The witness argued he was forced to appear despite invoking professional secrecy, but the court found his pre-trial objection procedurally incorrect. Consequently, the appeal was rejected, and the witness was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 200, comma 2, cod. proc. pen.: A witness lacks subject matter standing to appeal a compulsory escort order and must raise professional secrecy objections only at the hearing, not beforehand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal testimone MASSUCCI WALTER nato a MONTE VIDON COMBATTE il 05/09/1958 nel procedimento a carico di 1. VERDECCHIA CLAUDIO nato a BELMONTE PICENO il 30/04/1957 2. SCUFFIA STEFANIA nata a BELMONTE PICENO il 01/1272969 avverso il decreto del 15/03/2023 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Fermo ha ordinato l'accompagnamento coattivo dell'avvocato Walter Massucci, il quale, ritualmente citato, non si è presentato a rendere testimonianza, inviando una missiva con la quale opponeva il segreto professionale. g 1 Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'avvocato Walter Massucci, tramite il difensore, deducendo violazione degli artt. 13, 111, comma 7, Cost., 13, 28, 51 del codice di deontologia professionale e dell'art. 200 cod. pen.. 2.1. Il ricorrente lamenta in sintesi: - di non essersi presentato per ragioni di tutela del segreto professionale, avendo svolto attività professionale giudiziale e stragiudiziale in favore degli imputati; - di aver comunicato al Tribunale l'esistenza del segreto professionale; - di aver subito, nonostante ciò, l'ordine di accompagnamento coattivo, adottato senza motivazione e senza neppure disporre gli accertamenti previsti dall'art. 200, comma 2, cod. proc. pen..
Deduce inoltre l'abnormità del provvedimento. Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In via preliminare e dirimente va rilevato il difetto di legittimazione soggettiva all'impugnazione. Invero il principio di tassatività delle impugnazioni, in senso soggettivo, fissato dall'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., rende inammissibile l'impugnazione, non essendo il testimone soggetto al quale l'ordinamento riconosce la facoltà d'impugnazione (conf. Sez. 5, n. 27786 del 20/05/2004, Viola, n.m.).
3. Per completezza va aggiunto che le censure del ricorrente sono manifestamene infondate. 3.1. Il Tribunale ha rispettato le norme del codice di rito e l'adozione dell'ordine in rassegna non viola alcuna disposizione di legge. Dalla scansione procedimentale disegnata dagli artt. 132 e 133 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 194 e ss. (dedicati questi ultimi alla testimonianza) risulta quanto segue: - il testimone citato ha l'obbligo di presentarsi dinanzi alla autorità giudiziaria; - può sottrarsi alla comparizione soltanto adducendo un "legittimo impedimento"; - in quella sede, alla presenza del giudice e delle altre parti, il testimone può opporre il segreto professionale; - nel medesimo contesto il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 200, comma 2 cod. proc. pen.: ordinare al testimone di deporre, se la dichiarazione di astensione risulti infondata, ovvero disporre accertamenti se ha motivo di dubitare che lo sia; quando, invece, ritenga accoglibile la dichiarazione, esonera il testimone, non dalla comparizione, ma dal rendere la deposizione.
Il testimone non può sottrarsi preventivamente alla comparizione, opponendo il segreto professionale, come invece ha fatto il ricorrente. Il rifiuto, ingiustificato, opposto dal ricorrente alla comparizione comporta l'adozione dell'ordine di accompagnamento coattivo. 3.2. La denunciata abnormità è palesemente insussistente, atteso che il tribunale ha esercitato un potere riconosciutogli dall'ordinamento.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favor