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Ordinanza — n. 46500/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects criminal appeal decision to annul judgment due to material error regarding prescription. The appeal was dismissed by lower court due to a clerical error in the decision text. The Court of Cassation ordered the correction of the decision to annul the lower court's judgment because the crime had expired due to prescription. The lower court had incorrectly dismissed the appeal due to a clerical error in the decision text. The Court of Cassation ordered the correction of the decision to annul the lower court's judgment because the crime had expired due to prescription. The lower court had incorrectly dismissed the appeal due to a clerical error in the decision text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction of a criminal appeal decision that had erroneously dismissed the appeal due to a clerical error. The lower court had found the appeal admissible but incorrectly ruled it inadmissible in the written decision, despite the reasoning stating the crime was extinguished by prescription. The Court decided to annul the lower court's judgment and correct the text to reflect that the appeal should have been allowed because the statute of limitations had expired.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: A material error in the operative part of a judgment that contradicts the reasoning requires correction to annul the decision and restore the correct legal outcome.

Parole chiave

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material error correction clerical error in judgment statute of limitations criminal appeal dismissal prescription extinction Corte di Cassazione procedural correction motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
38974/2022, sul ricorso di Falcelli Pietro nato il 24/08/1976 in Tivoli, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. è stata d'ufficio fissata l'attuale procedura camerale per la correzione di errore materiale.
Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCELLI PIERO nato a TIVOLI il 24/08/1976 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI che ha chiesto procedersi alla correzione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito della segnalazione di errore materiale, recante data 9 maggio 2023, in ordine alla sentenza della Sezione Quinta penale n. 703/2023 del 24/02/2023, R.G.N. 38974/2022, sul ricorso di Falcelli Pietro nato il 24/08/1976 in Tivoli, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. è stata d'ufficio fissata l'attuale procedura camerale per la correzione di errore materiale. In data 24 febbraio 2023 la Sezione Quinta penale decideva in ordine al ricorso proposto da Falcelli con la seguente motivazione, relativamente al primo e decisivo motivo di ricorso:

«2. Il primo motivo è fondato. A ben vedere, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, in primo grado risultava esclusa la recidiva, come emerge dal successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale, oltre che dal tenore della motivazione della sentenza. Essendo, quindi, il delitto di furto — all'esito della esclusione sia della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede che della recidiva — aggravato esclusivamente per la violenza sulle cose, trova applicazione il termine di prescrizione, a seguito di interruzione, di anni sette e mesi sei.

Tale termine va a scadere in data 13 settembre 2019, al quale vanno ad aggiungersi le sospensioni per un periodo di anni uno, mesi otto e giorni 13, che fanno slittare l'estinzione al 28 giugno 2021. La sentenza della Corte di appello interviene il 13 luglio 2022 e, dunque, a fronte del motivo di appello il reato andava dichiarato estinto per prescrizione, cosicché il motivo è fondato».

2. A fronte di tale motivazione, per mero errore materiale afferente la selezione della formula dalla 'maschera' informatica, in sede di digitazione, il dispositivo recava: «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della multa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende». Diversamente, in coerenza con la motivazione, il dispositivo va corretto come segue: «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione». Pertanto, trattandosi di un errore materiale, deve procedersi alla correzione del dispositivo nei termini indicati.

3. La cancelleria provvederà agli adempimenti conseguenti.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo dell'udienza del 24.2.2023 in relazione al procedimento n.38974/2022 (sent. n. 22616/2023) nei confronti di Falcelli Piero, nel senso che laddove leggesi "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende" leggasi "annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione". Così deciso in Roma, 22/09/2023 Il Consig ere esten