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Sentenza — n. 46499/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46499/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il G.u.p. del Tribunale di Padova in data 23 maggio 2023 con ordinanza disponeva, dopo la richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, che il Pubblico ministero provvedesse ad integrazione probatoria ex art. 421-bis cod. proc. pen. procedendo alla escussione del curatore fallimentare. Il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento. In data 20 giugno 2023 il G.u.p. ammetteva il giudizio abbreviato, disponendo procedersi in tale sede alla escussione del curatore in data 14 novembre 2023, riconsiderando e revocando la precedente ordinanza. Tale provvedimento veniva comunicato a questa Corte proprio dal G.u.p..

Regesto Legislator

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art. 421-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 46499/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il G.u.p. del Tribunale di Padova in data 23 maggio 2023 con ordinanza disponeva, dopo la richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, che il Pubblico ministero provvedesse ad integrazione probatoria ex art. 421-bis cod. proc. pen. procedendo alla escussione del curatore fallimentare. Il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento. In data 20 giugno 2023 il G.u.p. ammetteva il giudizio abbreviato, disponendo procedersi in tale sede alla escussione del curatore in data 14 novembre 2023, riconsiderando e revocando la precedente ordinanza. Tale provvedimento veniva comunicato a questa Corte proprio dal G.u.p..

Parole chiave

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udienza probatoria ammissione del pubblico ministero audizione o interrogatorio esclusione del dibattimento pubblico controinterrogatorio del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 421-bis cod. proc. pen
del Tribunale di Padova in data 23 maggio 2023 con ordinanza disponeva, dopo la richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, che il Pubblico ministero provvedesse ad integrazione probatoria ex art. 421-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVAnei confronti di: KABRIT TALAL nato il 08/11/1959 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARILIA DI NARDO, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il G.u.p. del Tribunale di Padova in data 23 maggio 2023 con ordinanza disponeva, dopo la richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato, che il Pubblico ministero provvedesse ad integrazione probatoria ex art. 421-bis cod. proc. pen. procedendo alla escussione del curatore fallimentare. Il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento. In data 20 giugno 2023 il G.u.p. ammetteva il giudizio abbreviato, disponendo procedersi in tale sede alla escussione del curatore in data 14 novembre 2023, riconsiderando e revocando la precedente ordinanza. Tale provvedimento veniva comunicato a questa Corte proprio dal G.u.p..

2. Tanto premesso, deve rilevarsi come l'intervenuta revoca della ordinanza impugnata determina la carenza di interesse sopravvenuta, in quanto il ricorso era funzionale ad ottenere l'annullamento per abnormità del provvedimento che medio tempore è venuto meno, a seguito di revoca da parte del G.u.p. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, 22/09/2023 Il Consigl ere estensore Il Preside