Italian Supreme Court dismisses appeal regarding counterfeit currency case, citing procedural timing and factual evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Roberto Scarpato's cassation appeal against his conviction for using counterfeit Euro 100 notes. The defense argued the appellate court failed to address a procedural objection regarding oral hearing requests and that the facts should be reclassified under a different article. The court ruled the procedural objection was untimely under pandemic emergency rules and found the conviction supported by factual indicators of the defendant's awareness of the notes' falsity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 182 comma 2 cod. proc. pen.: In appellate proceedings under pandemic emergency rules, a general intermediate nullity must be raised within five days prior to the scheduled hearing, not at the time of filing the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARPATO ROBERTO nato a ADRANO il 24/05/1979 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. UMBERTO GRAMENZI, per il ricorrente il quale, in replica alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2022, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino in composizione monocratica nei confronti di Scarpato Roberto con la quale l'imputato era condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art.455 cod. pen. L'accusa attiene alla spendita presso un esercizio commerciale di una banconota contraffatta di euro 100,00 consegnata al rivenditore per un acquisto di euro 12,00 a seguito del quale l'imputato ha ricevuto il resto corrispondente in banconote autentiche.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia contenente i motivi che seguono. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett.
b) cod. proc. pen. per la nullità della sentenza del giudizio di appello. Evidenzia la difesa che: - è stata tempestivamente inviata al corretto indirizzo la richiesta di trattazione orale per l'udienza fissata per la data del 13 dicembre 2022; - all'udienza del 13 dicembre 2022 la Corte pronunciava sentenza senza pronunciarsi in relazione alla eccezione formulata. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diversa qualificazione giuridica dei fatti potendosi ricondurre la fattispecie alla ipotesi di cui all'art. 457 cod. pen. non essendovi prova della consapevolezza della falsità in capo all'imputato; insufficienti le motivazioni al riguardo. Il ricorrente ha concluso reiterando le proprie argomentazioni anche nelle memorie successivamente depositate per l'annullamento con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito espresse. 1.11 primo motivo è infondato. 1.1. La giurisprudenza formatasi in relazione alla cd. disciplina emergenziale ha evidenziato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750).
Qualificata dunque siffatta nullità quale nullità di ordine generale a regime intermedio, va individuato il momento entro il quale la stessa va eccepita. 1.2. Questo collegio intende aderire all'orientamento di questa Corte secondo il quale con riferimento al giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 la nullità generale a regime intermedio è deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di talché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione. (Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Rv. 284898).
Dunque, a fronte di una mancata comunicazione in ordine agli esiti della richiesta di trattazione orale avanzata, la eccezione andava dunque proposta nel primo momento utile e quindi nei cinque giorni antecedenti la data fissata per la celebrazione dell'udienza.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata. Lo stesso è reiterativo della doglianza proposta con l'atto di appello e puntualmente disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici. La Corte territoriale ha, con argomentazioni logiche e non contraddittorie, ricavato la consapevolezza della falsità delle monete da una serie di indici di fatto rivelatori: la scelta di un esercizio commerciale in cui l'imputato non era mai entrato, la scelta di un articolo di valore assai inferiore rispetto a quello della banconota falsa spesa, l'assenza di interesse per la statuetta acquistata che non è stata in alcun modo recuperata, a dimostrazione del fatto che l'oggetto costituisse unicamente l'occasione per spendere la moneta falsa.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C