Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46424/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to address prior grievances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46424/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere repetition of grievances already addressed in the appellate judgment. The appellant argued that the lower courts relied on a double presumption regarding his phone line and presence at crime scenes, but the appellate court had already provided a reasoned and complete factual and legal argumentation. Consequently, the court rejected the appeal as lacking specificity and failing to confront the actual issues raised in the previous decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of prior grievances without new specificity, and the lower court's reasoning was already correct and complete.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds repetitive grievances double presumption error phone line evidence procedural dismissal appellate judgment review reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRROKU VIKTOR nato in ALBANIA il 27/03/1978 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIERO GAETA, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. Debora Piazza, per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18 settembre 2019, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Frroku Viktor responsabile di diciassette episodi di furto, pluriaggravati, tentati o consumati, commessi in varie località del Veneto e della Lombardia, nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 17 novembre 2015. In particolare, dodici furti in abitazione, tre tentativi di furto in abitazione, un furto consumato all'interno di un bar e un furto tentato all'interno di un altro bar. Con sentenza emessa il 2 maggio 2022, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen., limitatamente a quattro degli episodi contestati, con conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio di responsabilità sulla base dei seguenti elementi: l'attribuzione all'imputato di un'utenza telefonica; la presunta presenza dell'imputato nei luoghi dove venivano commessi i delitti, ricavata dalle celle telefoniche agganciate dalla predetta utenza; la conseguente attribuzione all'imputato di una serie di furti avvenuti in quei luoghi.

In tal modo, secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero operato una non consentita doppia presunzione, deducendo, da elementi indiziari, l'attribuzione dell'utenza cellulare all'imputato e deducendo, dalla presenza dell'imputato nei luoghi dove venivano commessi i delitti, la sua partecipazione alla consumazione dei medesimi. La presenza nei luoghi dove sono stati commessi i reati, inoltre, costituirebbe un unico indizio della partecipazione dell'imputato ai reati, che, peraltro non sarebbe neppure grave e preciso, atteso che esso sarebbe stato desunto dalle celle agganciate dall'utenza telefonica, che sarebbe un dato generico, tenuto conto dell'ampiezza della copertura di ciascun ponte-radio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che l'attribuzione dell'utenza telefonica all'imputato era stata dimostrata in maniera certa.

In occasione della consumazione di due dei furti contestati (quelli perpetrati in Cremona il 17 novembre 2015), veniva arrestato in flagranza (alle ore 19,00) tale Laska Gjon, che si trovava in compagnia di un complice, che si era dato alla fuga. Il telefono dell'arrestato - dopo che quest'ultimo era stato accompagnato in caserma - veniva più volte contattato dall'utenza cellulare in questione (n. 391/3578521), risultato intestato a una cittadina peruviana completamente estranea ai fatti. Il titolare di questa utenza aveva impegnato le celle di Cremona dalle 17:42 alle 19:27, per poi allontanarsi.

Gli investigatori avevano individuato l'utilizzatore di tale utenza cellulare sulla base delle conversazioni intercettate, intervenute tra alcuni parenti dell'imputato (compiutamente identificati), che si erano rivolti al loro interlocutore chiamandolo Viktor, nonché sulla base di un messaggio che un cittadino albanese, il giorno 27 marzo, coincidente con il compleanno dell'imputato, aveva inviato all'utenza in questione: «auguri di buon compleanno Viktor». Inoltre, all'esito di tali risultanze, un interprete della polizia giudiziaria aveva chiamato l'utenza in questione e proprio l'imputato aveva risposto al telefono, mentre veniva ripreso dalle telecamere predisposte dalla stessa polizia giudiziaria.

In considerazione dell'inequivoca condotta tenuta dall'utilizzatore dell'utenza in questione, in occasione dei reati commessi in Cremona, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto dimostrata con certezza la partecipazione dell'imputato - che era l'utilizzatore di quell'utenza - a quei delitti. La presenza dell'imputato (dimostrata con certezza dai dati relativi all'utenza in questione) sul luogo e all'ora degli altri delitti, in compagnia degli altri "complici", dimostra per la Corte territoriale la partecipazione del Frroku anche alla commissione degli altri reati contestati.

Per i giudici di merito, infatti, era difficile credere che l'imputato, che si era reso responsabile dei due delitti commessi in Cremona, con il concorso di determinate persone, si fosse poi trovato, per mera coincidenza, in numerose altre occasioni, in compagnia di quelle stesse persone nel medesimo luogo e alla medesima ora in cui venivano commessi i delitti in questione. I furti, peraltro, erano stati commessi in luoghi diversi e distanti tra loro. Si tratta di una motivazione ragionevole, rispetto alla quale il ricorrente non ha dedotto alcun effettivo vizio logico, desumibile dal testo della sentenza, né alcun travisamento di prove decisive.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo