Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46411/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived appeal grounds and non-constitutional penalty issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46411/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise specific grounds required for a plea agreement review. The appellant challenged the lower court's decision regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which concerns waived appeal reasons and sentencing conditions. The court ruled that such complaints are excluded from cassation review unless they demonstrate the illegality of the imposed sanction itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea agreement sentences are inadmissible if they concern waived appeal grounds, non-constitutional sentencing conditions, or defects in penalty determination not amounting to sanction illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement appeal waived appeal grounds inadmissible cassation sentencing conditions Article 129 c.p.p. bancarotta fraudolenta annullamento della dichiarazione di fallimento comminatoria di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che la Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
272969), circo- stanza neanche dedotta dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che la Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mari- niello, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GAMBAROTTO ANGELO, nato a Casorate Primo il 22 febbraio 1958; avverso sentenza del 13 marzo 2023 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato ad Angelo Gambarotto, imputato dei reati di bancarotta fraudolenta do- cumentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per aver cagionato con dolo il fallimento della società Tredici Decimi s.r.I., dichiarata fallita il 12 settembre 2012, previa rinuncia di tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il motivo è inammissibile atteso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al con- cordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a mo- tivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mari- niello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circo- stanza neanche dedotta dal ricorrente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inam- missibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 16 ottobre 2023 Il Con igli re este ore