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Ordinanza — n. 46409/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-prosecution grounds in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds for acquittal and non-prosecution during a settlement agreement in the second instance. The appellant argued that the lower court failed to evaluate these statutory causes for dismissal, but the Court held that the new procedural law grants preclusive effects to such waivers throughout the entire process. Consequently, the Court ruled that arguments based on waived causes fall outside the scope of admissible cassation complaints.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.p.: The power of disposition granted to parties regarding settlement agreements has preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation trial, rendering appeals based on waived causes for acquittal or non-prosecution inadmissible.

Parole chiave

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waiver of causes settlement agreement cassation inadmissibility non-prosecution grounds preclusive effects procedural waiver acquittal dismissal allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Biagio Leuzzi, che svolge un unico motivo, denunciando vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 131-bis c.p.p.
comunque, in merito alla riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Biagio Leuzzi, che svolge un unico motivo, denunciando vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
comunque, in merito alla riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.., per la quale si invoca la pronuncia del Giudice di legittimità.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICELLI FRANCESCO nato a GROTTAGLIE il 03/05/1966 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto - in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto - che, all'esito del rito abbreviato, aveva dichiarato Francesco Micelli colpevole di atti persecutori e diffamazione aggravati in danno del sindaco di del Comune di Grottaglie, - ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. avente a oggetto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Biagio Leuzzi, che svolge un unico motivo, denunciando vizio della motivazione in relazione alla valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e. comunque, in merito alla riconoscibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.., per la quale si invoca la pronuncia del Giudice di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibilmente proposto.

1. E' ricorrente l'affermazione di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194) 1.1 Per altro verso, in tema di concordato in appello, mentre si ritiene ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multiis, Sez. 5 , n. 4709 del 20/09/2019 (dep. 2020), Rv. 278142), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 1.2.

Da qui la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso. Consegue a siffatta declaratoria la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a un'equa somma in favore della Cassa delle ammende, come indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle amm